In queste ore l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea si è espresso sul ricorso Global Starnet contro le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2011 in materia di
In queste ore l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea si è espresso sul ricorso Global Starnet contro le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2011 in materia di requisiti di concessioni.
Per Wahl, “le disposizioni nazionali di cui trattasi costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE): infatti, l’introduzione di requisiti più onerosi al fine di ottenere concessioni per i servizi di gioco potrebbe dissuadere le imprese straniere dallo stabilirsi in Italia per tali servizi. Tuttavia, l’Avvocato generale ritiene che detta restrizione sia giustificata dallo scopo di migliorare la solidità economico-finanziaria dei concessionari“.
La Global Starnet ha impugnato presso il giudice amministrativo nazionale la legge di stabilità del 2011. Con la suddetta legge 220/2010, le condizioni richieste per attribuire e mantenere le concessioni sono state modificate in modo meno favorevole per GLOBAL STARNET. In base a tale legge, l’AAMS ha adottato:
– il decreto interdirigenziale del 28 giugno 2011, recante la determinazione dei requisiti delle società concessionarie del gioco pubblico non a distanza e degli amministratori delle stesse;
– un bando di gara per l’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
La Global Starnet ha impugnato entrambi i suddetti atti amministrativi dinanzi al TAR del Lazio, che ha solo parzialmente accolto il ricorso.
Nelle sue odierne conclusioni, l’Avvocato generale Nils WAHL (Svezia) risponde, sulla prima questione, che il fatto che un giudice di uno Stato membro possa sottoporre una questione sulla costituzionalità di una misura nazionale alla Corte Costituzionale, o il fatto che una tale questione sia stata posta, non ha alcuna rilevanza sul diritto o sull’obbligo di tale giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale. Infatti, i giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni sull’interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, che esigano una pronuncia da parte loro. Tali principii si applicano a maggior ragione quando la Corte Costituzionale non ha interpretato il diritto dell’Unione ma ha limitato la sua pronuncia a questioni di interpretazione del diritto nazionale.
Sulla seconda questione, l’Avvocato generale osserva che il nocciolo della contestazione della Global Starnet è che la legge 220/2010 ha introdotto nuovi requisiti per i titolari di concessioni, applicabili anche alle concessioni esistenti. La Global Starnet non contesta il fatto che le autorità italiane possano introdurre tali requisiti per i concessionari in generale, ma solo che esse possano applicare detti requisiti anche ai concessionari già attivi nel mercato (26). Orbene, in questi termini, secondo l’Avvocato generale, i fatti della causa sembrano circoscritti ad un solo Stato membro, sicché non si potrebbero invocare i principii del diritto dell’Unione. Tuttavia, se, in ragione del fatto che Global Starnet è società di diritto britannico, la Corte dovesse ritenere che determinati effetti transfrontalieri delle disposizioni italiane di cui trattasi non possano essere esclusi, tali disposizioni sarebbero pur sempre compatibili con le norme dell’Unione.
L’Avvocato generale premette di non ritenere applicabile l’articolo 56 TFUE (principio di libera prestazione dei servizi) nella misura in cui le attività regolamentate richiedono uno stabilimento in Italia. Inoltre, egli valuta non giustificata un’analisi separata delle disposizioni nazionali di cui trattasi alla luce dell’articolo 63 TFUE (libera circolazione dei capitali), in quanto i possibili effetti sulla circolazione transfrontaliera di capitali sono accessori agli effetti restrittivi – e indissociabili da essi – che le misure considerate potrebbero avere sulla prestazione di servizi al cui fine quei capitali vengono utilizzati.
L’Avvocato generale avvia quindi la sua analisi evidenziando che le disposizioni nazionali di cui trattasi costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE): infatti, l’introduzione di requisiti più onerosi al fine di ottenere concessioni per i servizi di gioco potrebbe dissuadere le imprese straniere dallo stabilirsi in Italia per tali servizi.
Tuttavia, l’Avvocato generale ritiene che detta restrizione sia giustificata dallo scopo di migliorare la solidità economico-finanziaria dei concessionari e di rafforzarne l’affidabilità e l’onorabilità, nonché di combattere la criminalità: questi sono – senza dubbio – obiettivi legittimi che possono autorizzare una restrizione della libertà di stabilimento.
Inoltre, per l’Avvocato generale, è rispettato il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda la proporzionalità, l’Avvocato generale ritiene che le disposizioni nazionali di cui trattasi siano idonee a contribuire al conseguimento dei citati obiettivi e che esse non vadano oltre lo strettamente necessario, specificando che tale ultimo aspetto, in particolare, dovrà essere vagliato dal giudice nazionale.
L’Avvocato generale esclude, poi, che la normativa nazionale in questione comporti la violazione dei principio di libertà d’impresa sancito dall’art. 16 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’Avvocato generale sottolinea, infine, che Global Starnet non può lamentare la violazione del legittimo affidamento, mancando un chiaro ed espresso impegno da parte dell’autorità competente a conservare la situazione esistente, la quale, quindi, ben poteva essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali.
L’iter del ricorso in Italia – La sentenza del TAR è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che ha proceduto in diverse fasi.
Le questioni poste dal Consiglio di Stato con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale sono, la prima, metodologica e, la seconda, di merito. Il Consiglio di Stato chiede alla Corte:
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