24 Novembre 2024 - 22:50

Vlt. Il Tar Emilia Romagna rifiuta ex art 88 per apparecchi da gioco installati in centri legati a bookmaker esteri

Il Tar Emilia Romagna ha quest’oggi respinto il ricorso presentato da un centro trasmissioni dati contro il diniego al rilascio della licenza del Tulps da parte del Questore per l’esercizio della raccolta del gioco attraverso apparecchi

30 Marzo 2015

Il Tar Emilia Romagna ha quest’oggi respinto il ricorso presentato da un centro trasmissioni dati contro il diniego al rilascio della licenza del Tulps da parte del Questore per l’esercizio della raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali. Per il tribunale amministrativo infatti il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce, – ovvero il bookmaker – che tra l’altro non risulta neppure indicato nella richiesta di autorizzazione. Per i giudici l’abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati.

Come spiegano i giudici emiliani – la licenza di quell’articolo 88 del T.U.L.P.S è stata richiesta per l’esercizio di un’attività di raccolta del gioco ossia di un centro di trasmissione dati (CTD). Ciò comporta, in via preliminare, la necessità di prendere in esame la situazione giuridica sostanziale e processuale del Centro trasmissioni dati, al fine di valutare la sussistenza delle concorrenti condizioni dell’azione originariamente proposta, ossia la legittimazione al ricorso e l’interesse ad agire. Ciò serve anche a chiarire gli esatti confini dell’oggetto del presente giudizio, costituito unicamente dalla valutazione della legittimità o meno del diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. a favore del CTD, richiedente.

In punto di legittimazione e di sussistenza dell’interesse ad agire, il ricorrente, titolare di un centro trasmissione dati, non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione… , il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce, che tra l’altro non risulta neppure indicato nella richiesta di autorizzazione.

Infatti, il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano “organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse.

Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione.

I bookmaker – si legge – costituiscono l’articolazione iniziale e finale della filiera scommettitoria, senza nessun potere gestorio e quindi esente da ogni responsabilità circa l’esito del contratto di scommessa.

Ciò nonostante, la società titolare è rimasta volutamente estranea alla richiesta di autorizzazione, presentata invece dal CTD, nel dichiarato intento di ottenere ugualmente lo scopo di gestire il mercato, utilizzando, appunto, il meccanismo del CTD. In conclusione, il collegio ritiene che dal quadro normativo di riferimento emerga come la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta”.
PressGiochi

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