24 Novembre 2024 - 05:37

Vlt. Il Tar annulla i limiti orari del comune e contesta i dati emanati relativi alla raccolta di gioco

L’intervento del Comune in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di

01 Ottobre 2018

L’intervento del Comune in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti. I motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario non possono consistere in un’apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale.

 

Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia accogliendo il ricorso presentato da una sala giochi del comune di Flero contro l’ordinanza comunale che prevedeva dei limiti orari alle sale e agli apparecchi videolottery.

Come ha spiegato il giudice amministrativo: “l’ordinanza limitativa degli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco lecito autorizzato ex art. 110 TULPS, comma 6, non sarebbe stata preceduta da alcuna valutazione da parte dell’amministrazione in ordine al doveroso bilanciamento tra le misure limitative dell’attività di raccolta del gioco e i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica… del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio sarebbero le premesse dell’Ordinanza laddove riferiscono che la sindrome da dipendenza da gioco d’azzardo sarebbe stata inquadrata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico”.

Per il Tar, si tratterebbe di “fatti notori e di affermazioni relative al fenomeno in generale, mentre per quanto riguarda la concreta situazione locale non può dirsi che sia stata evidenziata una realtà particolarmente preoccupante, dal momento che il dato riportato nell’Ordinanza – secondo cui “per l’anno 2016, la spesa complessiva dei cittadini residenti nel Comune di Flero per le NEW SLOT e VIDEOLOTTERY è stata pari a 36,3 milioni di euro (circa 4.122 euro annui procapite per la popolazione maggiorenne)” – risulta essere inattendibile, in quanto privo di indicazione della fonte e in contrasto con il report che risulta pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui si tratterebbe di circa 5 milioni di euro complessivi (precisamente euro 4.964.444,21), ossia circa 560 euro annui procapite per la popolazione maggiorenne.

 

L’ordinanza risulta essere irrazionale e illogica per non aver esteso la sospensione dell’esercizio anche alle slot machine, caratterizzate, parimenti alle VLT, dalla mancanza del rapporto con un soggetto terzo e quindi ingeneranti lo stesso meccanismo di dipendenza e incapacità di interrompere il gioco”.

 

Il Tar ha quindi accolto la richiesta della sala e sospeso l’ordinanza del comune di Flero anche se l’amministrazione nelle scorse settimane aveva già provveduto spontaneamente a sospenderne l’applicazione, così evitando il prodursi di qualsiasi danno in capo ai destinatari del provvedimento.

PressGiochi

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