“In relazione all’epidemia da COVID-19 e della connessa emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, a far
“In relazione all’epidemia da COVID-19 e della connessa emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, a far data dal 1o gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio dell’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
A seguito di tale provvedimento – ha affermato il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa rispondendo all’interrogazione di Massimo Ungaro del M5S – il legislatore è intervenuto con l’emanazione di due decreti-legge contenenti le misure ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ai quali il Governo ha dato attuazione con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sua qualità di Autorità di regolamentazione del gioco pubblico, è responsabile che tutte le disposizioni legislative e regolamentari emergenziali trovino pratica attuazione sia a livello oggettivo presso gli esercizi sottoposti al proprio controllo, sia a livello soggettivo nei confronti di tutti gli operatori che operano in virtù di un contratto di concessione.
In questo quadro normativo emergenziale, pertanto, l’Agenzia, al pari di altre realtà produttive del Paese, ha adottato una serie di determinazioni direttoriali preordinate a dare attuazione alle specifiche disposizioni contenute nei decreti legge e nei provvedimenti governativi prima richiamati.
La disciplina recata dalle determinazioni direttoriali si innesta nell’alveo di una doverosa attività regolatrice, all’uopo dettata per il raggiungimento di scopi coincidenti con il perseguimento di superiori interessi pubblici, a fronte dei quali le posizioni dei privati contraenti non possono considerarsi che recessive.
Deve precisarsi a tal riguardo che le misure adottate dall’Agenzia non hanno per nulla esteso, la portata dei provvedimenti governativi.
Le molteplici determinazioni direttoriali sono state adottate in un percorso progressivo graduale e proporzionale, esattamente aderente ai dettami dei provvedimenti governativi, volti a contemperare all’interno dei predetti parametri la limitazione dei diritti dei soggetti interessati con la tutela della salute pubblica in un’ottica di riapertura graduale e ragionata.
Le scelte dell’Agenzia hanno tenuto conto del fatto che il Governo ha ritenuto che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e locali assimilati, non sono servizi di prima necessità e per questo le ha sospese, mentre è stato consentito Pag. 134il «commercio al dettaglio di tabacco in esercizi specializzati» (purché fosse garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).
La ratio dei provvedimenti in commento è legata al «distanziamento sociale» e tale finalità potrebbe essere vanificata qualora si prevedesse lo svolgimento indiscriminato delle attività di gioco tipiche delle sale giochi, delle sale scommesse e delle sale bingo che le disposizioni nazionali, al momento, vietano proprio al fine di salvaguardare la salute individuale e pubblica, evitando probabili assembramenti, con conseguente incremento del rischio di contagio e con potenziale grave pregiudizio all’integrità fisica ed alla sicurezza dei cittadini.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 ha confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; sospendendo tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi «… svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio … sale giochi, sale scommesse e sale bingo, …»; di nuovo ribadendo che nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. È stata riprodotta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio con espressa deroga, tra gli altri, delle tabaccherie.
In continuità con i precedenti provvedimenti governativi, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 17 maggio 2020, all’articolo 1, comma 1, lettera l), ha disposto espressamente la prosecuzione della sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, anche nel diverso contesto del riavvio graduale delle attività presenti sul territorio nazionale consentite a partire dal 18 maggio 2020 (cosiddetta fase 2).
Tanto premesso, tenuto conto dell’evoluzione dell’epidemia, il Governo valuterà l’opportunità di rivedere i termini temporali dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti degli operatori di gioco, ricordando che il Comitato tecnico scientifico ha posto le sale giochi fra i luoghi di massima «pericolosità» ai fini della diffusione del contagio, unitamente ai cinema e ai teatri.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si adeguerà, con la massima sollecitudine, alle sopravvenute determinazioni governative”.
PressGiochi