In tema di videogiochi on-line, l’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti sull’inquadramento ai fini IVA dei servizi denominati ”potenziamento avatar” e ”coaching”, sulle modalità di geolocalizzazione del committente consumatore
In tema di videogiochi on-line, l’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti sull’inquadramento ai fini IVA dei servizi denominati ”potenziamento avatar” e ”coaching”, sulle modalità di geolocalizzazione del committente consumatore finale e sulla corretta certificazione dei servizi resi (Agenzia delle entrate, risposta n. 416).
Il ”potenziamento avatar” riguarda la richiesta da parte dei giocatori/clienti di trovare terze parti disposte a giocare in loro vece per l’avanzamento del livello del proprio avatar all’interno del videogioco. Una volta che il giocatore/cliente richiede il servizio acquistandolo sulla piattaforma della Società, quest’ultima in automatico lo registra su un pannello condiviso (c.d. admin panel) così da essere visto dai prestatori di servizio che a loro volta potranno prenotarsi per evaderlo, senza alcuna interazione da parte loro con il giocatore/cliente. L’Istante precisa che l’attività di ricerca del prestatore del servizio sarà quasi del tutto automatizzata e che si preoccuperà della buona riuscita del servizio mettendo a disposizione degli utenti un servizio clienti pronto a risolvere eventuali problemi. Per la Società, dunque, questo servizio si sostanza nella messa in contatto del giocatore/clientecon il prestatore di servizio, in via quasi del tutto automatica e tramite mezzi elettronici.
Il ”coaching” si intende come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare dai prestatori di servizio, definiti dall’istante ”giocatori professionisti” ovvero ”giocatori PRO”. A differenza del servizio di potenziamento avatar, in questo caso c’è un’interazione tra il giocatore professionista e il giocatore/cliente per finalità ludiche e di insegnamento.
In riferimento all’attività di ”potenziamento avatar”, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che su richiesta del cliente tale piattaforma seleziona in modo quasi del tutto automatizzato il ”giocatore PRO” disposto a sviluppare il gioco al proprio posto. Questo servizio, svolto in autonomia dal ”giocatore PRO”, consente al giocatore/ cliente di raggiungere un upgrade del proprio avatar o comunque di raggiungere un migliore livello e/o risultato all’interno del gioco, senza alcuna di interazione tra giocatore/cliente e giocatore PRO.
Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata, dove la nozione di ”intervento umano minimo” va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore.
Nella fattispecie l’istante agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario. Inoltre, il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente all’istante dal quale riceve un compenso.
Sulla base di tali elementi, quindi, l’Agenzia ritiene che il servizio reso non si limita ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì ”include” anche la prestazione del giocatore PRO che l’istante vende al cliente come se fosse propria.
Si tratta perciò di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’articolo 7ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell’aliquota del 22%.
Diversamente, il servizio di ”coaching”, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un c.d. giocatore professionista ovvero giocatore PRO, può essere considerato “servizio interattivo“, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore e pertanto non qualificabile come ”elettronico”.
A parere dell’agenzia, dunque, il ”coaching” ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, il prestatore deve prendere in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, verificandone l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
Per quanto riguarda, infine, la corretta certificazione dei servizi resi, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risposta n. 324, pubblicata il 9 settembre 2020, dove è stato già chiarito che i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, ricadendo nelle regole generali che necessitano di documentazione tramite fattura.
Pertanto, tanto ai servizi di ”potenziamento avatar” quanto a quelli di ”coaching” è preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni in parola rese nei confronti di committenti non soggetti passivi ai fini IVA.
PressGiochi
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