Pubblicato nel BUR della Regione Veneto il decreto n. 2006 del 30 dicembre 2019 Adozione provvedimento di cui all’art.8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della Legge Regionale n.38 del 10 settembre
Pubblicato nel BUR della Regione Veneto il decreto n. 2006 del 30 dicembre 2019 Adozione provvedimento di cui all’art.8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della Legge Regionale n.38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5 novembre 2019.
Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni attuative relative gli orari di “interruzione del gioco” da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo. Inoltre si recepisce il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 26 novembre 2019, di cui alla nota di prot. n.0016968 del 26 novembre 2019 ad oggetto: Pagr. n.472 -120/CR/2019.
L’Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 la Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche azzardo correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
L’art.8 “Limitazioni all’esercizio del gioco” della citata Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 dispone che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotti un provvedimento al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
Data la complessità della materia nei suoi aspetti sanitari, socio-sanitari e sociali, in data 29 ottobre 2019, è stato convocato un apposito tavolo tecnico costituito da:
. la Direzione Servizi Sociali;
. i Responsabili del SerD delle nove Aziende Socio Sanitarie;
. i Rappresentanti delle Conferenze dei Sindaci di ciascuna Azienda Socio Sanitaria in rappresentanza dei Comuni veneti;
. i Rappresentanti del Terzo Settore;
. la Direzione Affari Legislativi.
Il suddetto Tavolo Tecnico, ha definito tre fasce orarie diurne uniformi, per tutto il territorio regionale, di limitazione temporale all’esercizio del gioco, quali azioni finalizzate a disincentivare l’accesso al gioco. Tale valutazione si basa sia su dati clinici e di letteratura scientifica presentati dai Dipartimenti per le Dipendenze del Veneto, sia dall’analisi quantitativa e qualitativa degli orari disciplinati con regolamenti e/o ordinanze dei Comuni veneti.
Le tre fasce orarie diurne di limitazione temporale all’esercizio del gioco, denominate fasce di “interruzione del gioco”, sono state individuate in considerazione del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza. Inoltre, l’uniformità dell’orario di interruzione consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano esere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga.
Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale.
Tutto ciò premesso, gli orari di “interruzione del gioco” da porre in essere in modo uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo, come del fenomeno della dipendenza grave tra la popolazione, sono definiti come segue:
. dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
. dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
. dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);
Si precisa, che con riferimento al compito di vigilanza e controllo sulla “interruzione del gioco”, i Comuni del Veneto possono affiancare agli attuali strumenti di controllo, i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa apposita richiesta. La “interruzione del gioco”, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.773/1931 e ss.mm, è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali. Con l’approvazione della deliberazione n.120/CR la Giunta Regionale nella seduta del 05.11.2019 disponeva, al punto n.3 del deliberato, di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della deliberazione stessa al Consiglio Regionale, come previsto dall’art.8 della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019, per l’acquisizione del parere della competente Commissione consigliare.
La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 26.11.2019 ha esaminato la citata proposta di deliberazione della giunta regionale n.120/CR del 05.11.2019, ed ha espresso parere favorevole, a maggioranza, a condizione che la deliberazione venga così integrata: “Dare mandato all’Area Sanità e Sociale di fornire e aggiornare le indicazioni operative alle istituzioni del territorio, anche alla luce degli ulteriori interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali e di effettuare il monitoraggio sugli effetti dell’applicazione della presente deliberazione ed in generale della normativa in materia con cadenza annuale, anche ai fini di eventuali integrazioni delle disposizioni”.
Il provvedimento che si propone rispetto all’originaria deliberazione n.120/CR del 5 novembre 2019, tiene pertanto conto delle integrazioni richieste dalla Quinta commissione consiliare. Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l’approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019;
VISTO l’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm;
VISTO l’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il parere favorevole al Pagr. N.472-120/CR/2019 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del
26.11.2019 di cui alla nota di prot. n.0016968 del 26 novembre 2019;
delibera
di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, e come previsto dall’art.8 della Legge Regionale n. 38 del 10
settembre 2019, che gli orari di “interruzione del gioco” da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il
territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo, come del fenomeno della
dipendenza grave tra la popolazione, siano definiti come segue:
dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le
donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
¨
dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i
lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
¨
¨ dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);
di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di fornire e aggiornare le indicazioni operative alle
istituzioni del territorio, anche alla luce degli ulteriori interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali e di
effettuare il monitoraggio sugli effetti dell’applicazione della presente deliberazione ed in generale della normativa in
materia con cadenza annuale, anche ai fini di eventuali integrazioni delle disposizioni;
2.
di disporre che il monitoraggio annuale sugli effetti dell’applicazione della presente deliberazione, ed in generale
della normativa in materia, venga posto in essere con il competente Gruppo Tecnico sul Gioco d’Azzardo di cui alla
DDR n.69 del 31.07.2019;
3.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|