Scommesse e bando Monti. Avv. Gotti: “La Cassazione continua ad annullare i sequestri dei Ctd” Senato: domani inizia la discussione sulla Relazione dell’Antimafia sul gioco Il Tribunale amministrativo regionale per
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto la richiesta di una sala giochi contro l’ordinanza di chiusura per tre giorni disposta dal Comune di Legnago in seguito al mancato rispetto dei limiti orari imposti dal sindaco.
La società ricorrente, ha infatti chiuso alcune volte il proprio locale alle ore 4.00, anziché alle ore 2.00, in violazione del Regolamento comunale sugli orari di apertura e chiusura dell’attività commerciale. Per queste inosservanze ha dovuto pagare due multe ed è stato disposto il provvedimento di chiusura per tre giorni.
Il provvedimento impugnato – adottato dall’Ente Civico richiamando la disciplina normo-regolamentare dettata dagli artt. 17 quater del TULPS e 6 del Regolamento comunale sugli orari di apertura e chiusura dell’attività – per il Tar Veneto è illegittimo per una duplice ragione.
“In primo luogo – spiegano i giudici – perché il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art.7 della l. n. 241 del 1990.
Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo poiché, nel caso di specie, contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza gravata difettavano i presupposti per l’applicazione della norma primaria posta dal Comune a fondamento del potere sanzionatorio esercitato.
Com’è noto, in base al principio di legalità, i provvedimenti amministrativi devono trovare fondamento nella legge: il potere amministrativo deve trovare un riferimento esplicito in una norma di legge, che attribuisca espressamente alla P.A. la titolarità del potere, disciplinandone presupposti, modalità e contenuti.
Nel caso di specie, come anticipato, non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 17 quater del TULPS. Orbene, tutte le norme elencate nell’art. 17 bis non hanno attinenza con il caso di specie (molte sono state abrogate, altre riguardano situazioni del tutto diverse: il divieto di fuochi, gli accessi alla pubblica via, la fabbricazione di pellicole cinematografiche, la duplicazione, riproduzione, vendita di dischi)
Non possono, pertanto, legittimare l’adozione dell’impugnata sanzione amministrativa accessoria, considerato altresì che, per regola generale, le norme sanzionatorie non sono suscettibili d’interpretazione estensiva né di applicazione analogica”.
PressGiochi
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