Il Tar del Veneto ha accolto “in parte” il ricorso di una società di gestione Vlt contro il Comune di San Donà in Piave per l’annullamento del regolamento comunale in
Il Tar del Veneto ha accolto “in parte” il ricorso di una società di gestione Vlt contro il Comune di San Donà in Piave per l’annullamento del regolamento comunale in materia di giochi approvato con D.C.C. del 25 luglio 2016 n.75 pubblicata nell’Albo pretorio on line in data 9 agosto 2016. Secondo il tribunale amministrativo infatti: “Risulta fondato il terzo motivo di ricorso laddove viene impugnato l’art. 11 “orari” del Regolamento comunale oggetto del presente giudizio, che consente l’apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. “dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi”.
A prescindere dalla questione riguardante le ore in cui la ricorrente poteva in precedenza tenere aperta la sala giochi (24 ore o 20 ore giornaliere come rispettivamente affermato dalla ricorrente e dal Comune di San Donà di Piave), rimane tuttavia sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi compiuta con l’art. 11 del Regolamento de quo: orario attualmente ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%”.
Quindi il Tar dà ragione alla società ricorrente sulla riduzione oraria.
“La manifesta sproporzionalità di tale riduzione di orario-ha continuato il Tribunale- confluisce nel lamentato vizio di eccesso di potere dedotto nel terzo motivo di ricorso che, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’art. 11 del Regolamento comunale impugnato”. Rigettati invece gli altri quattro punti del ricorso, inerenti (in generale) l’abuso di potere, illogicità e immotivazione del provvedimento.
San Dona di Piave approva regolamento sul gioco
PressGiochi
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