15 Novembre 2024 - 11:53

Veneto. Guarda (Europa Verde): “Predisporre la relazione sull’efficacia della legge regionale sul gioco d’azzardo”

Sarà l’Assessore regionale con delega a Sanità – Servizi Sociali – Programmazione Socio Sanitaria, Manuela Lanzarin ha rispondere all’interrogazione presentata lo scorso 29 giugno dalla consigliera Cristina Guarda in merito

27 Agosto 2021

Sarà l’Assessore regionale con delega a Sanità – Servizi Sociali – Programmazione Socio Sanitaria, Manuela Lanzarin ha rispondere all’interrogazione presentata lo scorso 29 giugno dalla consigliera Cristina Guarda in merito alla “Valutazione della legge regionale n. 38 del 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”: a quando la dovuta relazione annuale?”.

L’interrogazione dell’esponente di Europa Verde verrà trattata dal Consiglio della Regione Veneto nelle prossime sedute, essendo allegata all’ordine del giorno dell’organo regionale.

Come ricorda la consigliera, “l’articolo 15 della legge regionale n. 38 del 2019 rimette alla Giunta regionale la predisposizione di una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7.

Evidenziato che l’art. 7 della legge in questione disciplina, seppur timidamente rispetto alle possibilità previste dall’attuale ordinamento giuridico, la collocazione dei punti gioco ai fini di tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo. Ritenuto che sia necessario effettuare, attraverso la prevista relazione annuale, una valutazione circa l’efficacia dell’attuale assetto della legge veneta, e quanto in particolare con specifico riferimento all’attuale disposizione sulla collocazione dei punti gioco, tenuto conto che, per quel che concerne analoga – e tuttavia maggiormente restrittiva proprio con riferimento al collocamento dei punti gioco rispetto alle aree sensibili – legge regionale (ci si riferisce alla legge regione Piemonte n. 9/2016), alcune analisi ne hanno riportato l’efficacia osservando il calo effettivo dei flussi di gioco.

Considerato che alla data attuale, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 2019, non risulta pervenuta alla competente commissione consiliare la relazione di cui all’art. 15 della stessa”.

La Consigliera chiede quindi di sapere quando sarà predisposta la prevista relazione annuale di cui all’art. 15 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38.

 

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