Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una agenzia scommesse, ribadendo la legittimità della normativa regionale e confermando il potere del Comune di stabilire le distanze minime dai luoghi
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una agenzia scommesse, ribadendo la legittimità della normativa regionale e confermando il potere del Comune di stabilire le distanze minime dai luoghi sensibili per prevenire la ludopatia. Il criterio della “linea d’aria” è stato ritenuto ragionevole e conforme alla finalità della normativa, volta a proteggere le categorie più vulnerabili. In base alla giurisprudenza, anche palestre e scuole di danza possono essere considerate luoghi sensibili, vista la loro rilevanza sociale.
Nel 2019, la società di giochi ha richiesto al Comune di Quart un parere preventivo per aprire una nuova agenzia di scommesse ippiche e sportive, con installazione di apparecchi da gioco VLT. Il Comune ha risposto affermando che il sito non si trovava entro i 500 metri dai “luoghi sensibili”. In seguito, la società ha presentato una domanda di cambio di destinazione d’uso da discoteca a sala scommesse, ottenendo il permesso a gennaio 2020. Parallelamente, ha chiesto alla Questura di Aosta l’autorizzazione per i sistemi di gioco e per l’esercizio delle scommesse, come previsto dalla normativa vigente.
La Questura, esaminata la richiesta, ha avviato un confronto con il Comune e la Regione Valle d’Aosta per applicare la legge regionale n. 14 del 2015, mirata a prevenire e contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Tale legge stabilisce che le sale da gioco non possono essere aperte entro un raggio di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”. Il Comune di Quart, in risposta, ha aggiornato la “Mappa dei luoghi sensibili” nel maggio 2020, includendo anche l’area destinata alla nuova sala scommesse tra quelle in cui le attività di gioco non sono ammesse.
Di fronte alla nuova perimetrazione, la società ha presentato ricorso al Tar di Aosta, sostenendo che il Comune non avesse il potere di includere l’area in questione tra i “luoghi sensibili”. Tuttavia, il Tar, con sentenza n. 46 del 2021, ha respinto il ricorso, stabilendo che il Comune aveva agito correttamente includendo alcuni centri sportivi e ricreativi come luoghi sensibili in base alla normativa regionale.
La società ha quindi impugnato la decisione del Tar, contestando, tra l’altro, l’applicazione della distanza di 500 metri “in linea d’aria”, sostenendo che tale criterio fosse irragionevole e limitasse in modo sproporzionato la libertà d’impresa. La società ha inoltre sollevato dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni della legge regionale in relazione alle competenze statali sui giochi pubblici e alle competenze regionali in materia di tutela della salute.
Il Consiglio di Stato oggi ha respinto l’appello, ribadendo la legittimità della normativa regionale e confermando il potere del Comune di stabilire le distanze minime dai luoghi sensibili per prevenire la ludopatia. Il criterio della “linea d’aria” è stato ritenuto ragionevole e conforme alla finalità della normativa, volta a proteggere le categorie più vulnerabili. In base alla giurisprudenza, anche palestre e scuole di danza possono essere considerate luoghi sensibili, vista la loro rilevanza sociale.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar e la validità della delibera comunale, respingendo l’appello della società e compensando le spese del giudizio.
PressGiochi
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