23 Dicembre 2024 - 17:37

VdA. Pdl Rollandin: gioco d’azzardo escluso negli esercizi pubblici e consentito solo nelle sale dedicate

E’ stata assegnata alla Commissione V del consiglio regionale della Valle d’Aosta la proposta di legge a firma Augusto Rollandin che reca Divieto di apertura di spazi per il gioco

21 Novembre 2018

E’ stata assegnata alla Commissione V del consiglio regionale della Valle d’Aosta la proposta di legge a firma Augusto Rollandin che reca Divieto di apertura di spazi per il gioco d’azzardo sul territorio regionale.

La proposta di legge si compone di un solo articolo che, oltre a contemplare il summenzionato divieto, reca una disposizione di coordinamento che abroga le disposizioni della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, incompatibili e una disposizione transitoria per consentire ai gestori di spazi per il gioco di adeguarsi ai contenuti della presente proposta di legge nonché ai Comuni di adottare le necessarie deliberazioni regolamentari.

In considerazione della preoccupante espansione del gioco d’azzardo, che ha ormai assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza sociale, appare necessario intervenire per contrastare in modo incisivo tale fenomeno. In particolare, con il presente intervento normativo si intende circoscrivere il gioco d’azzardo ai soli locali destinati in via esclusiva o prevalente a tale attività, vietando conseguentemente il posizionamento di apparecchiature elettroniche da gioco all’interno di locali, quali bar e esercizi commerciali, che non fanno di quest’ultimo la loro attività principale.

 

Articolo unico:

  1. Il gioco d’azzardo è consentito esclusivamente nelle sale da gioco, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).
  2. Sono implicitamente abrogate le disposizioni della l.r. 14/2015 che si riferiscono agli spazi per il gioco d’azzardo, in quanto incompatibili con il divieto di cui al comma 1.
  3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di spazi riservati al gioco d’azzardo esistenti all’interno di esercizi pubblici e commerciali e di circoli privati provvedono ad adeguare la loro attività al divieto di cui al comma 1. Analogamente, entro la medesima data, i Comuni adeguano i rispettivi regolamenti in materia.