Nella seduta del 21 marzo 2019, il Consiglio Valle ha approvato all’unanimità una proposta di legge che contiene ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia modificando la precedente legge
Nella seduta del 21 marzo 2019, il Consiglio Valle ha approvato all’unanimità una proposta di legge che contiene ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia modificando la precedente legge in vigore in materia.
Il testo, inizialmente depositato dai gruppi UV e UVP, è stato poi riformulato dalla quinta Commissione consiliare “Servizi sociali” a seguito di un articolato dibattito. La nuova proposta emenda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo introdotte con la legge regionale n. 14 del 2015, specificando l’elenco dei luoghi sensibili dai quali devono distare le apparecchiature per il gioco. Sono inoltre stabilite le fasce di apertura al pubblico delle sale da gioco, prevedendo un orario massimo di due ore intervallato da pause (10-12; 14-16; 18-20; 22-24).
Di seguito il testo definitivo approvato dal Consiglio:
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 14/20015)
“3. L’apertura al pubblico e il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00. I Comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi.”.
Art. 3 (Inserimento dell’articolo 4bis alla l.r. 14/2015)
“Art. 4bis (Mappa dei luoghi sensibili)
Art. 4 (Modificazione all’articolo 10 della l.r. 14/20015)
Art. 5 (Disposizioni transitorie)
Art. 6 (Dichiarazione d’urgenza)
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