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Vacciano (Misto) chiede chiarezza su Awp-R e contenimento delle VLT nella percentuale del 14% di Awp

Alcuni senatori del gruppo Misto hanno presentato in Senato una interrogazione rivolta al Mef per chiedere maggior chiarezza su quale sarà il modus operandi dell’arrivo delle Awp-R e se verrà

05 Giugno 2017

Alcuni senatori del gruppo Misto hanno presentato in Senato una interrogazione rivolta al Mef per chiedere maggior chiarezza su quale sarà il modus operandi dell’arrivo delle Awp-R e se verrà garantito il rispetto, imposto per legge, del contenimento del numero VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP in possesso di ciascun concessionario.

 

“Come emerge dal resoconto – spiega Vacciano – sommario dell’audizione in 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), n. 489 del 17 maggio 2017, il sottosegretario di Stato per l’economia, dottor Baretta, ha affermato che: “Per quanto riguarda le VLT, non esiste un automatismo. Non esiste, di regola, un automatismo nel rapporto 100 a 14 per cento. Il problema è che le VLT sono 50.000, mentre le AWP sono 400.000, questo è il punto per il quale c’è una sproporzione. Inoltre le AWP stanno per strada, mentre le VLT si trovano in punti che si vogliono qualificare. Per chiarezza, le dichiarazioni del sottosegretario si riferiscono al contenimento previsto per legge dell’ammontare del numero delle VLT nella percentuale del 14 per cento degli AWP totali. Questo punto, insieme ad altri, è uno dei quesiti dell’interrogazione 3-03628, interrogazione a cui si rimanda per avere maggiore contezza sia delle peculiarità tecniche delle videolottery che delle incongruenze normative e politiche che aggravano l’estrema pericolosità sociale di questo tipo di macchinari da gioco. Tuttavia, per le leggi attualmente vigenti, quanto espresso da Baretta sul rapporto del 14 per cento delle VLT sul totale del numero di AWP con nulla osta non risulta affatto corretto poiché a ribadire questo concetto esistono atti ad oggi in vigore, tra cui un decreto-legge, ben due decreti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, e l’atto di convenzione sulle richieste di autorizzazione dei sistemi di gioco del 2011 tra amministrazione e concessionari, tutti documenti sui quali si legge chiaramente che per le VLT vige il “limite massimo del 14% dei nulla osta di apparecchi AWP in proprio [dei concessionari] possesso”;

 

considerato che:

 

per maggiore completezza, segue il dettaglio dei provvedimenti in cui il limite del 14 per cento dei terminali VLT sul totale delle macchine AWP è puntualizzato in maniera palese;

 

il primo atto che va citato è il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, nel quale, all’art. 21, comma 7, si definiscono i parametri per la sperimentazione e l’avvio del controllo remoto delle VLT. In particolare, alla lettera b), si legge: “l’affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti definiti dall’Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all’installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”. Questo obbligo inerente alla soglia del 14 per cento rispetto al totale degli AWP posseduti da ogni singolo esercente, in questo caso, viene anche preceduto da un preambolo in merito alla necessità di coerenza e continuità dei requisiti richiesti dallo stesso legislatore ai concessionari;

 

nel decreto direttoriale 6 agosto 2009 concernente l’avvio dei sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico, all’art. 3, comma 2, il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pro tempore sottoscriveva che: “I concessionari di cui al comma 1, a seguito di pubblico avviso di AAMS, da adottarsi entro il 15 settembre 2009, indicano nei successivi 15 giorni il numero di VLT che intendono installare, nel limite massimo del 14 per cento dei nulla osta di apparecchi AWP in proprio possesso alla data di pubblicazione del presente decreto” e lo stesso rapporto del 14 per cento tra AWP e VLT installate dai concessionari nei propri spazi è richiesto all’art. 4, comma 5, del successivo decreto direttoriale 15 settembre 2009 firmato dallo stesso direttore generale e nell’avviso pubblico relativo alle richieste di autorizzazione dei sistemi di gioco dell’AAMS del 9 ottobre 2009. In questo ultimo atto, oltre a ribadire il rapporto del 14 per cento tra VLT e AWP posseduti dal singolo concessionario, il direttore dei giochi, indica nel 12 agosto 2009 (data di pubblicazione del citato decreto direttoriale 6 agosto 2009) che “il numero di VLT non richieste è pari a zero”, ovvero 56.697 VLT installabili e stessa cifra di VLT richiesti e successivamente accordati, lasciandone intuire l’appetibilità economica;

 

infine, si riportano anche le parole all’art. 5, comma 10, dell’atto di convenzione redatto da AAMS nel 2011 citato: “Il concessionario è tenuto a dichiarare, entro i termini e le modalità stabiliti da AAMS, il numero di apparecchi VLT che vuole installare, sulla base dei limiti minimo e massimo di autorizzazioni richiedibili, comunicati da AAMS, compresi tra il sette e il quattordici per cento del numero di apparecchi di gioco AWP dotati di nulla osta”;

 

considerato inoltre che:

 

le due tipologie di apparecchi, VLT e AWP, sono simili ma differiscono molto in alcune caratteristiche tecniche che rendono i terminali videolottery più aggressivi nei confronti del pubblico, il quale è spesso inconsapevole di tali differenze; pur tuttavia, le VLT rimangono molto redditizie in termini di gettito economico per le concessionarie e molto meno dal punto di vista erariale rispetto alle AWP, nonostante il numero delle VLT sia attualmente un ottavo rispetto alle altre. Va da sé che, se la riduzione riguarderà solo le AWP, a parere degli interroganti, ciò potrebbe incoraggiare operatori del settore ad adire le vie legali o presentare segnalazioni alla Direzione generale per le imprese e l’industria (ENTR) della Commissione europea per la violazione della libertà d’impresa, una volta che sarà palese il favoritismo nei confronti di una tipologia di apparecchi da gioco;

 

gli atti aventi forza di legge tuttora vigenti, invero, possiedono un automatismo, seppur intrinseco, per il quale, se il numero delle AWP possedute dallo stesso esercente scende, scende anche il numero delle VLT. Dunque, il limite del 14 per cento del numero delle VLT rispetto al totale delle AWP è un rapporto che non necessita di nuovi automatismi o di altre attuazioni normative per essere vigente, perché è una relazione matematica che fluidamente si adegua al variare del numero delle AWP, come chiaramente si evince dalle norme e decreti riportati. Inoltre, il legislatore e direttori di AAMS collocano l’applicazione della proporzione tra VLT e AWP a livello delle singole concessioni e non nel mare magnum delle proporzioni nazionali;

 

un aggiornamento imposto dal comma 943 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: “A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”. Ormai in ritardo sulla tabella di marcia, i gestori di AWP dovranno comunque cambiare tutto il parco macchine per dell’introduzione delle nuove AWP da remoto entro il 31 dicembre 2019 nonostante il Ministero dell’economia e delle finanze sia in ritardo con la produzione della normativa necessaria e prevista dal citato comma;

 

si chiede – conclude il senatore – di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere con l’emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, e se in questo stesso decreto sarà ribadito quanto espresso all’art. 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP totali, i quali, entro il 31 dicembre 2019, dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015.

 

 

 

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