24 Novembre 2024 - 05:52

Utilizzo illecito di slot e Vlt: concessionario sempre coinvolto

Nella sentenza n. 15454/2018, la Corte suprema è chiamata a interpretare la portata dell’articolo 39-quater, comma 2 del Dl n. 269/2003, nella versione vigente ratione temporis (1.1.2007-4.8.2009), con particolare riferimento

22 Novembre 2018

Nella sentenza n. 15454/2018, la Corte suprema è chiamata a interpretare la portata dell’articolo 39-quater, comma 2 del Dl n. 269/2003, nella versione vigente ratione temporis (1.1.2007-4.8.2009), con particolare riferimento alla responsabilità solidale del concessionario di rete, destinatario dell’avviso di accertamento di “maggior” Preu. In base alla cennata disposizione normativa, “Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 38, comma 5, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo…. 2 e 3 periodo… Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta… il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, articolo 14-bis, comma 4 e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e’ stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale”.

 

Il Collegio ha puntualizzato che, alla luce di tale dettato normativo, in caso di esercizio illecito, risultavano tenuti in via principale al pagamento dell’imposta evasa, oltre agli interessi e alle sanzioni, l’autore dell’illecito e il concessionario titolare del nulla osta all’esercizio.
La responsabilità principale di quest’ultimo era peraltro condizionata alla mancata individuazione dell’autore dell’illecito e la norma contemplava anche una ipotesi di responsabilità solidale a carico dell’installatore, del possessore dei locali e del concessionario.

 

Ad avviso del supremo Collegio nella sentenza in rassegna, per la configurabilità di detta responsabilità, il legislatore non prevedeva alcuna condizione ma solo che gli stessi non fossero “già debitori di tali somme a titolo principale”, sull’implicito presupposto che, in tale ipotesi, doveva ritenersi prevalente quest’ultima e, nell’individuare la normativa applicabile al caso di specie sulla cui portata la stessa è chiamata a pronunciarsi, si è espressamente escluso che nella specie – trattandosi di annualità relativa al 2008 – potesse trovare applicazione (retroattiva) la novella introdotta con l’articolo 15 del Dl n. 78/2009, che individua, quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l’autore dell’illecito.
Infatti, in base a detta novella, la responsabilità solidale riconosciuta in capo all’istallatore, al possessore o detentore dell’apparecchio e al concessionario, è subordinata alla condizione che “non sia possibile l’identificazione” dell’autore dell’illecito.

Chiarite le differenze di contenuto della disposizione in parola applicabile alla fattispecie sub iudice e ai periodi di imposta successivi al 2008, il Collegio ha precisato che nella versione applicabile ratione temporis (ante novella 2009), in capo al concessionario di rete era prevista una duplice responsabilità, in via principale, in caso di mancata identificazione dell’autore dell’illecito e, in via solidale, “incondizionatamente”, purchè non già debitore principale.
A questi effetti i supremi Giudici hanno anche precisato che – a differenza di quanto sostenuto dalla Ctr – la responsabilità in caso di mancato pagamento del Preu è univoca. Ciò in quanto il “maggior” prelievo erariale unico integra solo l’importo evaso. In questo senso il supremo Collegio ha disatteso la tesi della parte contribuente, secondo la quale la responsabilità solidale prevista dal richiamato articolo 36-quater opererebbe solo con riferimento al versamento del prelievo erariale unico “semplice”, ossia quello dovuto in virtù delle risultanze delle giocate trasmesse per via telematica, ma non si estenderebbe anche al “maggior” Preu, ossia alla quota relativa alle giocate effettuate, ma non trasmesse per via telematica.

 

La Corte di legittimità ha precisato che il fatto che il “maggior” prelievo unico venga menzionato nella disposizione solo in relazione all’individuazione dei soggetti responsabili in via principale e non anche con riferimento alla responsabilità solidale, prevista in ordine al mancato pagamento delle sole somme dovute “a titolo di prelievo erariale unico” è irrilevante, posto che il prelievo è unico e quindi il prelievo e il maggior prelievo non rappresentano “entità distinte e autonome”.

In tal senso, del resto, si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza 14 febbraio 2018, n. 27, nella quale – pur pronunciandosi sotto un diverso profilo della normativa (soggettività passiva dei centri di raccolta dati operanti come ricevitorie per conto del bookmaker estero) – ha precisato che “deve ritenersi univoca la riferibilità della responsabilità al cd. maggior PREU, ossia all’importo dell’imposta che, per l’attività illecita, è stata evasa, oltre che agli interessi e alle sanzioni. L’articolo 39 quater cit., d’altra parte, per come sopra evidenziato, disciplina, in termini onnicomprensivi, condotte di evasione dell’imposta e, per questi importi, in vista di una semplificazione dei rapporti col fisco e di un rafforzamento della garanzia patrimoniale, individua i responsabili principali e quelli solidali”.

Del resto, precisano i Giudici di legittimità, il concessionario è il diretto referente per l’Amministrazione e ha il controllo giuridico degli apparecchi per il gioco lecito, che costituisce per lo stesso fonte di obblighi (in vigilando o anche in eligendo) sulla concreta individuazione dei gestori ed esercenti e sulla corretta funzionalità delle apparecchiature.

A fronte di tutte le cennate considerazioni, la suprema Corte ha fissato il principio di diritto che “in tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex articolo 110, comma 6 Tulps, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi dell’articolo 39-quater, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PREU) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà”.

Il Collegio ha quindi confermato l’accertamento emesso a carico del concessionario di rete quale coobbligato solidale, nonostante l’individuazione dell’autore dell’illecito, ritenendo detta forma di responsabilità “incondizionatamente” configurabile in base alla normativa applicabile al caso di specie.

 

PressGiochi

×