“Abbiamo registrato negli ultimi mesi il fenomeno delle Scuderie con IVA di piccola/media dimensione che, oltre a ridimensionarsi, rinunciano al regime IVA preferendo passare al 4% ed è superfluo
“Abbiamo registrato negli ultimi mesi il fenomeno delle Scuderie con IVA di piccola/media dimensione che, oltre a ridimensionarsi, rinunciano al regime IVA preferendo passare al 4% ed è superfluo spiegare le motivazioni quando tutti sappiamo bene che queste sono state ulteriormente penalizzate dovendo aspettare il pagamento dei Premi un paio di mesi in più delle altre” Come dichiara Enrico Tuci degli Imprenditori Ippici Italiani “Spesso è successo che la Scuderia abbia dovuto versare l’Iva ancor prima di incassare la fattura. Eppure, in base all’art.6 comma 5 del D.P.R. 633/1972 che tratta di “esigibilità differita” l’IVA è esigibile, e quindi si deve versare, solo al momento in cui i pagamenti provenienti dalla P.A. sono già stati eseguiti. Sempre sul tema Iva, con la legge di Stabilita’ arriva una novità denominata “split payment”, che trasferisce a carico della P.A. il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, escludendo quindi dall’applicazione della nuova normativa eventuali fatture emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1 gennaio 2015 ma con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Operativamente, – conclude Tuci – con l’introduzione dello “split payment”, il prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del prestatore per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario.
Nella sua liquidazione IVA periodica il prestatore considererà la stessa IVA come già versata.
E’ facilmente intuibile come questo meccanismo sia destinato ad incrementare il credito IVA in capo alle imprese: la norma stessa prevede ai soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo “split payment”, verranno eseguiti i rimborsi IVA in via prioritaria”.
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