21 Novembre 2024 - 11:03

TU tributi erariali minori, testo assegnato alle comm. Finanze e Bilancio di Camera e Senato

In data 31 luglio 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori. Il suddetto schema

02 Agosto 2024

In data 31 luglio 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori. Il suddetto schema di decreto è stato deferito alla Commissione Finanze del Senato in sede consultiva e, per i profili finanziari, alla Commissione Bilancio, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall’assegnazione. Alla Camera l’Atto è stato assegnato alla Commissione Finanze (VI) per le conseguenze di carattere finanziario, e alla Commissione Bilancio (V) della Camera, la quale dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 agosto 2024. Al momento non risulta calendarizzato per la settimana in corso.

L’intervento si colloca tra le misure attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”; riforma che rappresenta una delle priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla sua ripresa economica e sociale.

Il provvedimento de quo è stato disposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

– puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

– coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

– abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il presente schema di decreto legislativo reca, quindi, il testo unico dei tributi erariali minori, ossia dei tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici attuativi della predetta delega (i.e. imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati; imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE); imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI); imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative; dei tributi e diritti speciali). Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

Come riporta il dossier del Servizio Studi del Parlamento “Preliminarmente vengono indicati il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti (articolo 24), i soggetti d’imposta (articolo 25) e le modalità di costituzione della base imponibile (articolo 26).
Con riferimento al presupposto sono soggetti all’imposta i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2, che si svolgono nel territorio dello Stato.
Si tratta in particolare di:
1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio (aliquota 16%);
2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go‐kart (aliquota 8%);
3) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse (aliquota 60%);
4) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (aliquota 10%).
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. I soggetti passivi sono coloro che organizzano gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 (vedi supra) ovvero esercita case da gioco.
La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa di cui all’allegato 2, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. Costituiscono altresì base imponibile: gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco. Sono, altresì, riportate le norme che stabiliscono che le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all’allegato 2 (articolo 27), quelle che prevedono una riduzione al 50 per cento della base imponibile per intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono rivolti a finalità di beneficenza (articolo 28), e le altre agevolazioni previste dall’articolo 259 del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, per le attività di intrattenimento svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli
adempimenti ivi previsti (articolo 29).

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