Il TRGA di Trento è intervenuto in questi giorni in merito al ricorso presentato da un gestore di una sala da gioco a Riva del Garda, sanzionato per aver violato
Il TRGA di Trento è intervenuto in questi giorni in merito al ricorso presentato da un gestore di una sala da gioco a Riva del Garda, sanzionato per aver violato l’art. 5 della legge provinciale n. 13/2015. Gli apparecchi da gioco erano collocati a meno di 300 metri da “luoghi sensibili”, come una scuola e un oratorio, violando le distanze minime stabilite, calcolate in linea d’aria.
Il ricorso in questione è stato respinto.
Metodo di calcolo delle distanze: La parte ricorrente contesta il metodo di calcolo delle distanze tra i luoghi sensibili e gli apparecchi da gioco, sostenendo che si dovrebbe considerare il percorso fisico e non il raggio in linea d’aria. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto legittimo il criterio del raggio in linea d’aria, adottato per garantire uniformità e certezza nella misurazione delle distanze, come previsto dalla normativa provinciale e suggerito dalla Provincia stessa. Inoltre, secondo il Tribunale, il metodo è conforme alla finalità di prevenzione della dipendenza dal gioco e tutela delle persone vulnerabili. Inoltre, la distanza misurata in linea d’aria risulta più stabile e meno soggetta a variazioni rispetto ai percorsi pedonali, che possono cambiare a seconda della viabilità. Questo criterio – spiega il TRGA – consente una maggiore certezza per gli operatori economici, permettendo loro di conoscere in modo chiaro e stabile le distanze richieste dai luoghi sensibili, evitando rischi di variazioni nei percorsi pedonali. Questo approccio è stato adottato anche in altre regioni italiane e risulta coerente con i principi di prevenzione della dipendenza da gioco e di tutela delle persone vulnerabili sanciti dalla legge provinciale del 2015.
Seconda obiezione riguarda quella dei luoghi sensibili. La parte ricorrente aveva messo in discussione la classificazione della “Scuola dell’Infanzia” e dell’“Oratorio parrocchiale” come luoghi sensibili. Il Tribunale ha respinto queste obiezioni, poiché non è stata dimostrata la perdita dello status di luogo sensibile per questi siti. Le modifiche future alla scuola, indicate dalla ricorrente, sono incerte e non influenzano il provvedimento di rimozione degli apparecchi.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
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