23 Novembre 2024 - 18:21

TRGA Bolzano: distanziometro legittimo anche per i tabaccai

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano torna a confermare la legittimità del distanziometro per i giochi offerti entro un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili e esclude

07 Marzo 2023

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano torna a confermare la legittimità del distanziometro per i giochi offerti entro un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili e esclude qualsiasi conflitto del distanziometro con i principi del diritto europeo.

Lo fa intervenendo nel caso di una tabaccheria che effettuava anche la raccolta di scommesse alla quale il comune di Bolzano ha ordinato il vietato la prosecuzione dell’attività in applicazione alla legge del 2016.

“La previsione di limiti distanziali da siti ritenuti sensibili, mirando, attraverso l’allontanamento dei punti d’offerta, a ridurre l’accesso occasionale al gioco legale e, per tale via, a prevenire l’accostamento di persone vulnerabili al gioco d’azzardo e l’insorgere di processi degenerativi verso forme ludopatiche, è in linea sia con il diritto alla salute sia con gli obiettivi di tutela del risparmio.

L’inefficacia dello strumento distanziale in rapporto alla categoria dei giocatori patologici, per i quali è necessaria l’individuazione di altre strategie di sostegno e cura, non esclude la sua adeguatezza agli obiettivi di prevenzione perseguiti dal legislatore provinciale e tanto meno lo pone in contrasto con i parametri costituzionali incarnati dagli artt. 32 e 47 Cost., atteso che l’aggressione alla salute dei soggetti ludopatici e alla conservazione delle loro risorse economiche è da ascriversi all’offerta di gioco non agli strumenti di prevenzione introdotti dal legislatore”.

Inoltre, “…fatica il Collegio a interpretare l’erogazione di gioco lecito da parte di imprese private del settore come prestazione di servizi fondamentali per il cittadino, che lo Stato assieme agli enti territoriali è chiamato a soddisfare. Ogni paventata lesione dei livelli essenziali di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. appare, di conseguenza, del tutto fuori luogo.

In ogni caso va rilevato che sino ad oggi il legislatore nazionale non ha dettato una disciplina unitaria del settore che ne occupa, sicché non è chiaro a quali criteri, se mai, il legislatore provinciale avrebbe dovuto attenersi.

Osserva, inoltre, il Collegio che, nell’ambito della sopra citata Conferenza Stato-Regioni è stata riconosciuta la piena validità di tutte le discipline esistenti. È stato infatti concordato di “considerare validi i vincoli esistenti risultanti dalle vigenti normative regionali e comunali in materia di distanza” e, in particolare, è stato stabilito che “le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela della popolazione”.

Del tutto fuori luogo appare la prospettata incostituzionalità del distanziometro perché lesivo del diritto alla salute e del principio di tutela del risparmio, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 47 Cost..”.

PressGiochi

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