TRGA Bolzano: basta la presenza di un solo luogo sensibile a legittimare l’adozione del distanziometro per le sale giochi
Il fatto che la “distanza dai luoghi sensibili per le attività di gioco prevista dalla legge provinciale 13 maggio 1992, andrebbe calcolata considerando l’effettivo percorso pedonale, non quello virtuale” è
12 Gennaio 2022
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Il fatto che la “distanza dai luoghi sensibili per le attività di gioco prevista dalla legge provinciale 13 maggio 1992, andrebbe calcolata considerando l’effettivo percorso pedonale, non quello virtuale” è uno dei temi già valutati dal TRGA Bolzano che oggi torna ad intervenire respingendo l’istanza cautelare di una sala Vlt.
Il giudice ricorda che “è lo stesso legislatore provinciale ad aver previsto, nella legge, che non possa essere concessa l’autorizzazione se nel “raggio di 300 metri” vi siano luoghi sensibili.
Inoltre, continua il TRGA, “anche la circostanza secondo cui alcune delle attività svolte nei luoghi sensibili indicati nel provvedimento impugnato siano state trasferite altrove era già stata rappresentato nel ricorso (ed è comunque sufficiente anche solo la presenza di un sito sensibile per giustificare il provvedimento ai sensi della sopra citata legge provinciale).