10 Gennaio 2025 - 03:59

Trento: prende il via in 4a Commissione esame pdl Leonardi su legge gioco

Lunedì 11 gennaio 2021 si terrà presso la quarta commissione della Provincia autonoma di Trento l’avvio della discussione della proposta di legge a firma Giorgio Leonardi recante interventi per la

31 Dicembre 2020

Lunedì 11 gennaio 2021 si terrà presso la quarta commissione della Provincia autonoma di Trento l’avvio della discussione della proposta di legge a firma Giorgio Leonardi recante interventi per la prevenzione e cura della dipendenza da gioco.

 

Il pdl recante Modificazioni della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), e dell’articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, prevede la sostituzione dell’articolo 5 della legge in vigore relativo proprio all’introduzione dei distanziometri per il gioco pubblico.

Si prevede nel nuovo Testo presto in discussione:

1.Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenzada gioco è vietata la nuova installazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110,comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 a una distanza inferiore a duecento metri, misurati perla distanza pedonale più breve su suolo pubblico, dai seguenti luoghi:

a)istituti scolastici secondari, università e biblioteche pubbliche;

b)strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero disoggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale oche comunque fanno parte di categorie protette;

c)luoghi di culto.

2.Restano valide le autorizzazioni e le licenze comunque concesse, ai sensi e per gli effettidegli articoli 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 1931, sino al momento della data di entrata invigore di quest’articolo, con la conseguente possibilità di mantenere i relativi apparecchi, nelnumero presente in quel momento.

3.Ai fini di questa legge per nuova installazione s’intende l’installazione di apparecchiaggiuntivi rispetto a quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore di quest’articolo, esclusa laloro sostituzione.

4.Non costituiscono nuova installazione, ai fini di questa legge:

a)le variazioni della titolarità di esercizi dovute ad atti di trasferimento a qualsiasi titolo o diaffitto di azienda;

b)le modificazioni o le variazioni del soggetto concessionario o gestore degli apparecchi;

c)i rinnovi o le modificazioni o le variazioni nel contenuto degli accordi contrattuali disciplinantii rapporti tra gli operatori della filiera della raccolta del gioco lecito.

 

PressGiochi