23 Novembre 2024 - 13:42

Totem. La Cassazione: “Impossibile invocare buona fede del gestore”

Internet point: per la Cassazione è offerta di gioco illegale se priva di concessione e licenza Tar Sicilia respinge il ricorso di 4 sale scommesse: “Dubbi sulla reale titolarità della

28 Luglio 2017

Internet point: per la Cassazione è offerta di gioco illegale se priva di concessione e licenza

Tar Sicilia respinge il ricorso di 4 sale scommesse: “Dubbi sulla reale titolarità della licenza, ipotizzata una gestione occulta”

La Corte di Cassazione ha respinto ieri il ricorso di un gestore di un centro di gioco che aveva al suo interno dei totem installati. All’interno locale vi erano postazioni computer dotati di video che, attraverso una smart card munita di apposito chip, consentivano l’accesso al sito PlayNetIsland e, quindi, anche di giocare d’azzardo tramite il sito Internet “Switch.Poker.com “, il quale figurava tra i siti oggetto di inibitoria da parte dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Per la Corte di configura il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che è integrato da qualsiasi condotta che favorisca le attività di accettazione o di raccolta di scommesse, anche per via telematica, attraverso le quali si pongano a disposizione di terzi scommettitori strutture, apparecchi o strumenti di supporto tecnico e, quantunque l’imputata avesse posto in essere una organizzazione semplice, rudimentale non particolarmente complessa, cionondimeno attraverso gli strumenti posti a disposizione dei clienti permetteva loro di giocare d’azzardo al videopoker attraverso il collegamento ad un sito che consentiva le scommesse on-line, circostanze dirette ad integrare il reato di gioco d’azzardo essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale che il gioco del videopoker aveva carattere aleatorio, il collegamento ai videogiochi era possibile soltanto utilizzando l’apposita smart card che consentiva l’accesso al sito non autorizzato e la giocata vietata ed il fine di lucro consisteva nell’accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e trasferibili su smart card nel conto dell’avventore”.

 

Per la Cassazione il ricorrente non può invocare la propria buona fede, né la mancata conoscenza della normativa vigente in materia né la circostanza che i macchinari sequestrati fossero distribuiti da una società che era titolare di concessione da parte dell’amministrazione dei Monopoli di Stato, rilevando invece il fatto che tra gli apparecchi funzionavano attraverso apposite smart card munite di chip con la denominazione PlayNetIsland solo attraverso le quali, mediante collegamento via Internet, si accedeva al sito non riconosciuto dall’amministrazione dei manipoli dello Stato che consentiva il gioco d’azzardo tramite scommesse on line.

 

PressGiochi

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