Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di una sala scommesse di Pistoia alla quale il Questore aveva negato il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS. Sulla causa era intervenuto
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di una sala scommesse di Pistoia alla quale il Questore aveva negato il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS. Sulla causa era intervenuto il Tar Toscana che aveva respinto le richieste della sala.
L’istanza è stata denegata con il provvedimento censurato in primo grado, sul presupposto che si tratterrebbe di una “nuova apertura” del punto di raccolta scommesse, ai sensi dell’art. 4 comma 5, lett. a) della legge regionale Toscana n. 4/2018. La legge regionale equipara a “nuovo contratto” espressamente quello che fa seguito alla “rescissione” o alla “risoluzione” di un precedente contratto. La sala era stata costretta a cambiare concessionario nell’aprile 2022.
Il legislatore regionale con la L.R.T. 4/2018, ai fini del rispetto della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, ha equiparato il nuovo contratto con il concessionario e la nuova installazione. Il T.A.R. Toscana in una precedente sentenza aveva spiegato che “un nuovo titolo contrattuale per il mantenimento dell’allaccio degli apparecchi alla rete telematica è equiparabile ad un nuovo allaccio avvenuto nella vigenza della sopravvenuta normativa sulle distanze, con conseguente applicazione del principio del tempus regit actum”.
Palazzo Spada oggi ha affermato che sono controversi i profili:
i) della piena riconducibilità della fattispecie di “recesso” tra le ipotesi “tassative” prefigurate dalla legge;
Per il Consiglio di Stato le diverse tematiche menzionate meritano un adeguato approfondimento trattando la questione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma10 c.p.a.. Ha quindi accolto l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita calendarizzazione dell’udienza pubblica di discussione.
PressGiochi
Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO
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