25 Novembre 2024 - 01:44

Ticket redemption. Servizio Studi: “Il Dl Agosto affida ad ADM la responsabilità sulle regole tecniche di produzione”

L’articolo 104 del decreto Agosto apporta una serie di modificazioni all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza

25 Agosto 2020

L’articolo 104 del decreto Agosto apporta una serie di modificazioni all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.

L’articolo regolamenta, spiega oggi il Servizio studi del Parlamento, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.

L’unico comma dell’articolo in esame apporta una serie di modificazioni all’articolo 110 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):

a) viene modificato il comma 7-bis in modo da estendere il divieto di riproduzione, da parte degli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui al comma 7, oltre che al gioco del poker o alle sue regole fondamentali, anche a tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6 (apparecchi idonei per il gioco lecito), possano indurre una medesima aspettativa di vincita;

b) viene sostituito il comma 7-ter in modo tale da rinviare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972, lasciando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo, la definizione delle regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 (apparecchi e congegni per il gioco lecito) nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente. Nella versione previgente del comma 7-ter, sia la definizione delle regole tecniche per la produzione degli apparecchi e la regolamentazione amministrativa, sia la determinazione della base imponibile forfetaria erano demandate a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Nella relazione illustrativa, il Governo sostiene che tale modifica intende semplificare un percorso regolamentare complesso e non in linea con il profilo eminentemente tecnico delle regole di produzione, spostando, pertanto, limitatamente a tali profili tecnici, la competenza all’Agenzia deputata alla regolamentazione e al controllo del gioco.

Si valuti l’opportunità di integrare il nuovo comma 7-ter con la previsione di un esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente.

L’articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972 disciplina l’imposizione fiscale relativa agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del TULPS e successive modificazioni. Il comma 5, in particolare, rinvia a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per la possibilità di stabilire variazioni degli imponibili medi forfetari, nonché stabilire forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

  1. Viene modificato il comma 7-quater in modo da precisare che i premi ammissibili per gli apparecchi di cui al comma 7 (apparecchi e congegni per gioco lecito) possono essere soltanto oggetti di modico valore anche nel caso in cui vengano acquisiti per il tramite di tagliandi, anche in forma cumulata. La versione previgente del comma 7-quater non specificava che i premi acquisibili tramite tagliandi dovessero essere di modico valore.
  1. il comma 7-quinquies è abrogato. Di seguito il testo del comma 7-quinquies abrogato: “Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.” Nella relazione illustrativa, il Governo, oltre offre la seguente ricostruzione normativa dell’articolo, precisandone anche le motivazioni. L’articolo 1, comma 475, della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 7 dell’articolo 110 del TULPS, in materia di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sentite le Commissioni parlamentari competenti per la redazione delle regole tecniche per la produzione di detti apparecchi. Lo schema di decreto è stato notificato nel 2016 alla Commissione Europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva UE 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Su tale decreto sono state formulate osservazioni sia di tipo normativo ma soprattutto di tipo tecnico dal mondo della produzione dei giochi e, più in generale dagli stakeholders in quanto non più aderente agli standard tecnologici richiesti, nonché non più rispondente alle esigenze di sicurezza richieste per far fronte alle numerose frodi informatiche e al progressivo diffondersi dei c.d. “totem”, finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.

Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall’articolo 110, comma 7, lettera c-bis) e c-ter), attualmente prive di regole tecniche di produzione. Il comma 7-quinquies dell’articolo 110 TULPS viene abrogato in quanto ormai obsoleto e non più attuabile.

 

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