Contro ogni legittima attesa dei gestori e diremmo anche contro ogni logica, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla mancata sospensiva, da parte del Tar, del versamento della seconda
Contro ogni legittima attesa dei gestori e diremmo anche contro ogni logica, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla mancata sospensiva, da parte del Tar, del versamento della seconda rata dell’addizionale di 500 milioni prevista dalla Stabilità 2015, dando di fatto ragione ai concessionari: visto che la norma non ha loro dato poteri per riscuotere le somme “dovute” e l’ADM è rimasta “inerte”, se il gestore si rifiuta di pagare, si può procedere con l’escussione delle fidejussioni da questo prestate.
Apparentemente, per i concessionari è festa grande, ma alla fin dei conti non è altro che una vittoria di Pirro. Perché essere riusciti a scaricare le responsabilità sull’ultimo anello della filiera è solo un modo per porsi al riparo dal rischio immediato di veder aggravare pesantemente il proprio conto economico, senza minimamente considerare che nel futuro prossimo la grave sofferenza che andranno a patire i gestori gli si ritorcerà contro.
In altri termini, volendo credere che il concessionario abbia ancora interesse a tenere vivo il rapporto contrattuale con i “terzi incaricati”, non può esserci notizia peggiore che questi (tutti o quasi) si ritroveranno presto al di sotto della famosa “soglia di sostenibilità”, essendo per altro attesa un’ulteriore mazzata da parte della prossima legge di Stabilità.
Se al contrario l’obiettivo è quello di affondarli definitivamente, allora ben valga il principio “mors tua vita mea”.
E tutto lascia pensare che la grande strategia di lungo corso che governo, ministero, amministrazione e concessionari hanno messo in atto per arrivare alla “soluzione finale” sia ormai arrivata al punto cruciale.
Il fortino del Generale Custer è stato circondato, non ci sono più vie di fuga e le forze in campo sono impari; il gestore non è altro che uno scalpo da tagliare a mo’ di trofeo!
Ebbene, se la parola legalità ha ancora il doppio significato di rispetto dei diritti e dei doveri, vogliamo ancor oggi sperare che l’orrenda decisione del Consiglio di Stato sia in qualche modo riparabile. Prima di dire come, vediamo perché.
Qualche giorno fa scrivevamo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale. Perché non lo ha fatto? Poiché nella propria sentenza ha fatto cenno alla decisione del Tar di rinviare gli atti al “giudice delle leggi”, evidentemente ne era a conoscenza. Ed è quindi grave che non ne abbia tenuto conto. Ma è altrettanto evidente che né la parte ricorrente, né tantomeno la controparte hanno avuto l’interesse a sollevare la questione, perché altrimenti i giudici di Palazzo Spada non avrebbero potuto esimersi dal considerarla.
Dunque, in assenza di ciò, il Consiglio si è limitato a valutare l’esistenza o meno del “periculum in mora”, ovvero del rischio che la somma “dovuta” non potesse essere riscossa. Ora, poco conta, come ha rilevato dall’organo giurisdizionale, che la norma – art. 1 comma 649 della Stabilità 2015 – non avesse dato ai concessionari poteri coercitivi: basta rivalersi sulle garanzie (cauzioni) a suo tempo prestate dai gestori e il “periculum” non c’è più.
Intanto, con eccezionale tempestività, la ADM, ha già dato indicazione sugli adempimenti per l’anno 2016.
A questo punto? Ancor di più, tutto è nelle mani della Corte Costituzionale: qualora essa dovesse decidere per l’annullamento della norma con tutti i suoi effetti, sarà poi il Tar a decidere definitivamente nel merito. Prospettiva troppo lontana, però, per i gestori, che adesso sono davvero in ambasce.
Una possibile via per contrastare l’immediata esecuzione del provvedimento è appallarsi in sede civile chiedendo, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., i provvedimenti d’urgenza che appaiano più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, avendo il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Più ricorsi del genere si avranno nei tribunali civili di tutta Italia, più si alza la probabilità che almeno uno di essi dia ragione al ricorrente, concedendo una sospensione di fatto, e di diritto, al provvedimento ingiuntivo, proprio in virtù del fatto che la norma sui 500 milioni è al vaglio della Corte Costituzionale.
Non si può altresì ritenere del tutto inopportuno il ricorso alla Corte Europea, ma in tal caso bisogna tenere in conto la possibilità, abbastanza concreta, che l’organismo decida non pronunciarsi in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. D’altra parte, è bene che anche in quella sede sappiano cosa sta accadendo nel “Bel Paese” dei giochi…
Marco Cerigioni – PressGiochi
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