23 Novembre 2024 - 23:20

Tassa dei 500 mln. Il Tribunale di Roma non concede la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un gestore

Con ordinanza del 06.04.2021 il Tribunale di Roma SEZ VII respinge l’istanza avanzata dal Concessionario di provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo inerente il pagamento della quota del taglio compensi

06 Aprile 2021

Con ordinanza del 06.04.2021 il Tribunale di Roma SEZ VII respinge l’istanza avanzata dal Concessionario di provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo inerente il pagamento della quota del taglio compensi prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

“Con questo provvedimento – dice l’avv. Massimiliano Ariano – si rafforza ancora di più l’assunto secondo cui l’obbligo imposto dal Legislatore nazionale di procedere ad una riduzione dei compensi per l’anno 2015 non trova valida giustificazione in ambito comunitario. Il Giudice del Tribunale di Roma ha ritenuto di far proprie le ragioni di rinvio sollevate dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea cosi rigettando l’istanza del Concessionario.

L’importanza di quest’ordinanza risiede nel fatto che secondo il Tribunale di Roma, la questione su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia involge posizioni sostanziali di natura comunitaria, quali la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e il legittimo affidamento, di cui il Gestore è riconosciuto essere titolare”.

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