24 Novembre 2024 - 21:07

Tassa dei 500 mln: il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione della norma

Per il Consiglio di Stato continua a non ricorrere il lamentato pericolo di danno grave ed irreparabile per i concessionari ricorrenti e per la filiera del gioco pubblico dal pagamento

02 Dicembre 2015

Per il Consiglio di Stato continua a non ricorrere il lamentato pericolo di danno grave ed irreparabile per i concessionari ricorrenti e per la filiera del gioco pubblico dal pagamento dell’addizionale dei 500 mln, tanto che i giudici di Palazzo Spada hanno deciso di non accogliere le richieste di sospensiva del pagamento della tassa come proposto dai concessionari ricorrenti confermando la decisione del Tar Lazio.

Per il Consiglio di Stato, lo storno delle cauzioni versate da gestori ed esercenti in favore del concessionario medesimo, nella misura di € 1500 ad apparecchio detenuto o posseduto, sono idonee a coprire l’intero importo delle due rate.

 

Come ha spiegato il Collegio: “Rilevato in via preliminare che non appaiono condivisibili le considerazioni della appellata difesa erariale in punto di asserita insussistenza in capo a questo Collegio del potere di provvedere sull’istanza cautelare, stante il principio del doppio grado di giudizio vigente nel rito processuale amministrativo (seppur non assistito da “copertura” costituzionale);

rilevato quanto al fumus che le censure proposte da parte appellante coincidono sostanzialmente con il profili di non manifesta incostituzionalità delle disposizioni legislative di riferimento demandati dallo stesso Tar al giudizio della Corte Costituzionale con distinte ordinanze;

rilevato quanto ai restanti profili (laddove si evidenzia che la prescrizione di legge avversata soltanto labialmente fa ricadere il prelievo sulla intera filiera, non avendo attribuito ai concessionari alcun potere per ottenere da gestori ed esercenti le somme dovute e, per altro verso, essendo rimasta l’Amministrazione inerte sotto tale profilo) che tali problematiche si intrecciano con quelle in punto di periculum in mora:

rilevato a tale ultimo proposito che (come sottolineato dalla difesa erariale nelle memorie di primo grado) gli artt. 18 lett. H e 19 lett. O dello schema-tipo di convenzione oneravano il concessionario a prevedere che gestori ed esercenti prestassero cauzione in favore del concessionario medesimo, nella misura di € 1500 ad apparecchio detenuto o posseduto;

rilevato che lo storno di tali somme in favore dell’Amministrazione è idoneo –da un conteggio ragguagliato al numero di apparecchi “riferibili” ad ogni singolo concessionario come enumerati nella nota dell’Amministrazione- a coprire l’intero importo delle due rate;

rilevato pertanto, con portata assorbente, che non sembra ricorrere il lamentato pericolo di danno grave ed irreparabile”.

 

PressGiochi

 

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