Il Tar Lazio si è oggi nuovamente espresso in merito alla richiesta di numerose società di gestori di apparecchi da gioco di annullare il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei
Il Tar Lazio si è oggi nuovamente espresso in merito alla richiesta di numerose società di gestori di apparecchi da gioco di annullare il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, relativo alla ripartizione del versamento del compenso previsto per i concessionari e soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
“L’intervento legislativo, – ha dichiarato il giudice – da un lato, è destinato ad incidere sui margini di redditività degli operatori della filiera, dall’altro, determina la modifica dei meccanismi di funzionamento della filiera ridefinendo i rapporti tra concessionari ed altri operatori della filiera stessa; per taluni profili, gestori e concessionari perseguono il medesimo interesse, mentre, per i profili attinenti alla ridefinizione dei loro rapporti, i concessionari devono essere considerati controinteressati al presente ricorso. Per questo deve essere ordinata, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, da individuare nei concessionari non ancora ritualmente evocati in giudizio”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda – ha disposto quindi che le società ricorrenti integrino il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, come individuati in motivazione, fissando la data del 31 agosto 2015 come termine perentorio per il deposito.
PressGiochi
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