Con ordinanza del 23.10.2020 il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza avanzata da un Concessionario a mezzo della quale lo stesso chiedeva al Giudice adito di rendere provvisoriamente esecutivo un
Con ordinanza del 23.10.2020 il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza avanzata da un Concessionario a mezzo della quale lo stesso chiedeva al Giudice adito di rendere provvisoriamente esecutivo un Decreto Ingiuntivo di pagamento della QUOTA LEGGE DI STABILITA’ . Il Giudice adito ha accolto l’eccezione di pregiudizialità comunitaria sollevata dall’Avv. Massimiliano Ariano, basata sul fatto che controparte fondava la propria pretesa di pagamento su una norma sospettata di anti comunitarietà oggi sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’avv ARIANO ha sostenuto, non solo nei propri scritti difensivi, ma anche in sede di discussione che in attesa del pronunciamento del Giudice Europeo a dover ricevere tutela provvisoria, non è tanto il diritto basato sulla norma nazionale sospettata di anticomunitarietà, bensì quello vantato in forza di norma comunitaria sovraordinata e provvista di efficacia diretta e ciò al fine di evitare che il Gestore possa subire un grave pregiudizio con conseguente lesione del principio dell’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti attribuiti al singolo dalla norma comunitaria ì Detto provvedimento muove dalle stesse ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia la nota questione di pregiudizialità comunitaria della Legge di Stabilità 2015 ossia l’esigenza di prestare tutela alla LIBERTA’ DI STABILIMENTO e al LEGITTIMO AFFIDAMENTO da ritenersi prevalenti rispetto all’opposto di diritto di pagamento della quota legge di Stabilita’.
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