L’obiettivo perseguito dal comune di Venezia non è quello, evidentemente troppo ambizioso di risolvere un problema così complesso come quello della ludopatia, bensì quello di cercare di disincentivare il gioco
L’obiettivo perseguito dal comune di Venezia non è quello, evidentemente troppo ambizioso di risolvere un problema così complesso come quello della ludopatia, bensì quello di cercare di disincentivare il gioco rendendo più difficile l’accesso ad esso e, in questo senso, anche il costringere il giocatore a uno spostamento non può essere ritenuto privo di rilevanza in un’ottica di disincentivazione al gioco.
Così ha affermato il giudice amministrativo del Veneto respingendo il ricorso di un operatore di giochi contro i limiti orari imposti dal Comune.
Come ha spiegato il Tar Veneto: “a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 – rubricata ‘Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico’ e il cui art. 8 (Limitazioni all’esercizio del gioco) ha demandato alla Giunta Regionale l’adozione di un provvedimento per “rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015 n. 208” – la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 2006 del 30 dicembre 2019, con cui ha stabilito tre fasce di interruzione del gioco lecito da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale: dalle 7.00 alle 9.00; dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 18.alle 20.00. Conseguentemente, il Comune di Venezia ha chiarito, con la Nota P.G. 2020/0041555 del 22.1.2020, che la messa in funzione degli apparecchi avrebbe dovuto osservare, per effetto della sovrapposizione della disciplina regionale sul regolamento comunale, il nuovo orario 9.00 – 13.00 e 15.00 -18.00, con una riduzione quindi di un’ora e mezzo del funzionamento degli apparecchi di gioco rispetto a quanto stabilito dalla norma locale.
…la giurisprudenza amministrativa ha ormai univocamente riconosciuto alle amministrazioni comunali (e, nella specie, al Sindaco, in base all’art. 50, comma 7 del Tuel) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati (ex multis Consiglio di Stato, sez. sez. V, 28 marzo 2018, n.1933; id., 22 ottobre 2015, n. 4861; id., 1 agosto 2015, n. 3778); in particolare, è stato evidenziato che dal composito e complesso quadro giuridico che regola la materia, emerge non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.
“Il potere del Sindaco di regolamentare gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco deve essere esercitato ponderando, in termini ragionevoli e proporzionali, i contrapposti interessi che vengono in rilievo nella fattispecie. ….Conseguentemente, la determinazione dei limiti orari per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito non può mai prescindere da un’accurata indagine sull’effettiva sussistenza dell’interesse contrapposto a quello dei titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di P.S., e sulle modalità e la misura in cui tale interesse concretamente si manifesta nello specifico contesto socio economico e territoriale di riferimento. Solo una volta ricostruito in sede istruttoria tale presupposto di fatto, potranno invero individuarsi i limiti di funzionamento alle attività imprenditoriali del settore in modo proporzionato, equilibrato e ragionevole.”…la deliberazione con cui è stato approvato l’avversato regolamento evidenzia come l’intervento regolatorio del Comune sia stato preceduto dal lavoro di un tavolo che ha visto coinvolti la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia e tutti i Comuni della Provincia di Venezia, il Dirigente dell’Ufficio scolastico di Venezia, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di Venezia, i direttori delle ULSS di Venezia e Provincia, la Camera di Commercio di Venezia e la Fondazione Caponnetto di Venezia: lavoro che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa in cui sono state concordate varie attività volte a contrastare il fenomeno della ludopatia”.
PressGiochi
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