Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto l’istanza cautelare avanzata da una sala giochi contro l’ordinanza del comune di Padova che stabiliva “gli orari di esercizio delle sale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto l’istanza cautelare avanzata da una sala giochi contro l’ordinanza del comune di Padova che stabiliva “gli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931”.
Come ha spiegato il giudice amministrativo “La giurisprudenza recente della Corte Costituzionale è orientata nel senso di riconoscere la potestà del Sindaco di avvalersi della regolamentazione degli orari ex art. 50, c. 7°, D. Lgs. 267/2000, anche allo specifico fine del contenimento del fenomeno della c.d. ludopatia, non essendo neppure ostativa l’autorizzazione ex art. 86 e ex art. 88 T.U.L.P.S.”. Il tribunale ha spiegato che “l’ordinanza è stata preceduta da un’accurata istruttoria, richiamata nel preambolo e depositata in atti, svolta soprattutto dall’ULSS n. 16, dalla quale risulta accertata la presenza nel Comune di Padova non di “solo” 500 adulti affetti da sindrome di G.A.P., bensì di “almeno” 500 adulti, istruttoria esperita in specie dall’ambulatorio per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza nel gioco d’azzardo istituito nel 2009, essendo in carico presso l’ULSS 250 pazienti dal 10/2013 al 10/2014, con aggravio di oneri per il Comune indicato dell’ordine di 760 milioni di euro”.
Con queste considerazioni il Tar Veneto ha respinto l’istanza cautelare.
PressGiochi
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