La deliberazione di Giunta della Regione Veneto che nel 2020 ha definito gli orari di interruzione del gioco non risulta avere carattere immediatamente esecutivo (e, quindi, lesivo) nei confronti degli
La deliberazione di Giunta della Regione Veneto che nel 2020 ha definito gli orari di interruzione del gioco non risulta avere carattere immediatamente esecutivo (e, quindi, lesivo) nei confronti degli operatori economici, spettando alle amministrazioni comunali il potere di regolamentare l’orario degli esercizi di gioco lecito.
Ad affermarlo è oggi il Tribunale amministrativo della regione Veneto che ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni operatori di gioco che avevano impugnato la delibera sui limiti orari.
Ricordiamo che la Giunta Regionale ha definito gli orari di interruzione del gioco da porre in essere in modo omogeno e uniforme su tutto il territorio regionale nel seguente modo:
-dalle ore 07.00 alle ore 09.00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
-dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani;
-dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione)”.
I Comuni possono, inoltre, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale.
Il Tar ha ricordato che “la giurisprudenza amministrativa ha ormai univocamente riconosciuto alle amministrazioni comunali (e, nella specie, al Sindaco, in base all’art. 50, comma 7 del Tuel) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati … emerge “non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione.
La Giunta Regionale, dando attuazione all’art. 8 della L.R. n. 38 del 2019, ha approvato, nei termini sopra indicati, le disposizioni relative agli orari di interruzione del gioco “al fine di rendere omogenee e uniformi su tutto il territorio regionale le fasce orarie di interruzione”, per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo. Proprio in tale prospettiva, è stato stabilito che “Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”.
Come chiarisce oggi il giudice “i primi destinatari delle prescrizioni stabilite dalla Giunta Regionale sono proprio i Comuni, i quali, nell’ambito delle proprie competenze e prerogative, potranno, autonomamente e secondo le rispettive esigenze, determinare le fasce orarie di aperura/chiusura e di funzionamento degli apparecchi da gioco, nella cornice però di quanto stabilito dal provvedimento regionale.
In altre parole, la deliberazione di Giunta contestata non risulta avere carattere immediatamente esecutivo (e, quindi, lesivo) nei confronti degli operatori economici, spettando alle amministrazioni comunali il potere di regolamentare l’orario degli esercizi di gioco lecito.
Dunque, l’impugnata deliberazione non riveste carattere immediatamente e concretamente lesivo della posizione giuridico-soggettiva delle società ricorrenti, atteso che solo la successiva regolamentazione ad opera delle singole Amministrazioni comunali potrà, eventualmente, determinare la concreta ed effettiva lesione di quegli interessi che parte ricorrente afferma essere stati lesi.
In definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di una condizione dell’azione e, in particolare, per carenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto gravato, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti costituite in giudizio”.
PressGiochi
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