“Alla lettura dell’art. 7, comma 2, della Legge Regionale Veneto n. 38/2019 si evince chiaramente come il legislatore regionale abbia vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in
“Alla lettura dell’art. 7, comma 2, della Legge Regionale Veneto n. 38/2019 si evince chiaramente come il legislatore regionale abbia vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da taluni luoghi ritenuti sensibili”.
Con queste parole, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), ha accolto il ricorso promosso da una sala scommesse nel comune di Sant’Amborgio di Valpolicella (difesa dallo studio legale Giacobbe e associati) al quale il questore di Verona aveva negato la licenza ex. Art. 88 Tulps per la vicinanza a 110 mt di un luogo sensibile, equiparandola quindi ad una sala con slot machine e Vlt.
“Non può essere condivisa – spiega il Tar – la diversa interpretazione proposta dalla Regione Veneto, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. “punti gioco” sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi VLT: infatti, depone in senso contrario il dato testuale dell’art. 7, comma 2, che – come già evidenziato – reca un esplicito riferimento ai soli apparecchi per il gioco, imponendo la loro collocazione ad una distanza di almeno 400 metri dai siti ritenuti sensibili. Si deve osservare, inoltre, come la diversa regolamentazione per i centri scommesse rispetto ai locali in cui vengono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n.773 del 1931, è già stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza amministrativa. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che la differenza tra sale giochi dotate di strumenti elettronici e i punti di mera raccolta delle scommesse «è insita nella strumentazione offerta alla clientela, che per gli spazi VLT consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, laddove le sale scommesse offrono solo un luogo per raccogliere le “puntate” sugli eventi sportivi. Sotto altro profilo, va anche rilevato che i giochi leciti si distinguono in fisici (off line), se distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela, ed a distanza (online o gambling), se distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia. La raccolta di scommesse sportive su eventi futuri avviene in gran parte a distanza, on line. Di talché, l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a “siti sensibili” per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, in quanto tale “gioco lecito”, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2024, n. 794)”.
PressGiochi
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