Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto è intervenuto oggi rigettando il ricorso di una sala giochi contro l’ordinanza del Comune di Abano Terme, avente ad oggetto orari di funzionamento degli
Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto è intervenuto oggi rigettando il ricorso di una sala giochi contro l’ordinanza del Comune di Abano Terme, avente ad oggetto orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e il regolamento comunale per i giochi leciti e l’installazione di apparecchi da trattenimento, che prevede l’obbligo per le sale giochi di rispettare delle distanze minime dai luoghi sensibili.
Il Tribunale rigettando la richiesta ha ricordato: “l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 7.9.2017 non ha efficacia cogente e che, come già affermato in giurisprudenza in casi analoghi, alla luce dei suoi contenuti “è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”… l’Intesa de qua è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita dal previsto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Con riferimento allo specifico profilo inerente alla definizione delle fasce orarie di interruzione del gioco, il Tar ha ribadito la rilevanza della seguente clausola dell’intesa: “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia”
“La giurisprudenza amministrativa in materia ha ormai univocamente chiarito che la previsione contenuta nell’art. 50, comma 7, del Tuel ha carattere generale, riconoscendo pertanto al Sindaco (e, nel caso qui in esame, al Commissario Straordinario) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati”.
Stesso discorso per le distanze dai luighi sensibili – “Analogamente, anche il Regolamento appare adeguatamente supportato sotto il profilo motivazionale, né i siti sensibili risultano individuati in modo generico e indeterminato, come invece sostenuto dalla parte ricorrente. D’altra parte e sotto diverso profilo, non si vede come la prescrizione limitativa relativa alla distanza di 500 m. dai siti sensibili potrebbe incidere sulla disciplina statale in tema di numero massimo di apparecchi che possono essere installati, giusta la motivazione posta a base della suddetta previsione” conclude il Tribunale amministrativo.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|