24 Novembre 2024 - 22:37

Tar Veneto conferma limiti orari a Schio: “La misura non è ex se idonea a risolvere il problema del Gap ma è legittima”

Il Tar Veneto ha respinto il ricorso di due gestori orientali di sale giochi che avevano aperto le proprie attività nel comune di Schio. Il sindaco Valter Orsi infatti da

30 Giugno 2015

Il Tar Veneto ha respinto il ricorso di due gestori orientali di sale giochi che avevano aperto le proprie attività nel comune di Schio. Il sindaco Valter Orsi infatti da alcuni mesi ha adottato un’ordinanza comunale con la quale limita l’accensione delle slot machine solo tra le 10 e le 13 e dalle 17 alle 22.

Ma per i gestori che sono ricorsi ai giudici amministrativi limitare gli orari delle macchinette in città rappresenta un eccesso di potere e penalizza gli esercizi commerciali di Schio rispetto a quelli dei Comuni limitrofi violando il principio costituzionale della libera iniziativa.

Pur condividendo le conclusioni secondo le quali nei comuni vicini i giocatori possono trovare nuovi punti di gioco la cui attività è facilmente accessibile anche online, per i giudici del Tar che hanno respinto oggi il ricorso evidentemente non è così. Come hanno dichiarato, infatti, “Il provvedimento è scaturito a seguito di una indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall’Ulss n.4 da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il Comune, il Sindaco deve farsi carico, individuandosi come 74 siano i casi di ludopatia riconosciuta.

L’Ulss 4 in particolare ha evidenziato che “quanto più sono numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popolazione, maggiore è il numero dei dipendenti” e quindi il provvedimento restrittivo adottato si prefigge di contrastare il fenomeno nel rispetto della libera iniziativa economica.”, sicchè il denunciato difetto di motivazione e istruttoria non può essere condiviso.

In via più generale, è certo che la misura non sia ex se idonea a risolvere il grave problema che l’emersione di fenomeni quali la contrazione del lavoro e la crisi economica sociale ha reso facile e comodo viatico alla produzione di un reddito, peraltro solo presunto, in uno con il diffondersi di punti gioco mercè la sostanziale liberalizzazione del mercato che consente l’apertura di sale scommesse dei più vari operatori commerciali; e ciò sia perché l’accesso fisico alla sala giochi è facilmente sostituibile da parte della clientela più giovane mediante quello virtuale ai siti informatici, sia ricercando all’interno del territorio regionale quelle aree in cui il gioco non sia così limitato da provvedimenti sindacali consimili.

Tuttavia la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art.50 comma 7 TUEL, sia che ciò possa essere fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, come contestato con il secondo motivo di ricorso, posto che la norma impone un vincolo di conformità all’ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale.

PressGiochi

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