24 Novembre 2024 - 02:26

Tar Veneto. Apertura sala giochi per un massimo di otto ore al giorno, proporzionata agli obiettivi perseguiti

“L’uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi per il gioco in tutte le tipologie di esercizi in cui è consentita la loro installazione, così come l’orario indifferenziato per tutto

28 Giugno 2019

“L’uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi per il gioco in tutte le tipologie di esercizi in cui è consentita la loro installazione, così come l’orario indifferenziato per tutto il territorio comunale, sono, infine, ragionevolmente giustificati e del tutto proporzionati rispetto all’intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi, ovvero dall’una all’altra zona del territorio comunale, fenomeni che verosimilmente si verificherebbero invece in caso di diversificazione di orari e di zone”.

E’ quanto ha affermato oggi il Tribunale amministrativo per il Veneto dichiarando infondato il ricorso presentato da una sala giochi contro il Regolamento di polizia urbana per l’apertura di sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco.

La sala contestava nello specifico, l’introduzione dei limiti orari e delle distanze minime da determinati “luoghi sensibili” ma anche il fatto che il comune imponesse, per l’installazione di nuovi apparecchi da gioco, l’obbligo di presentare una S.C.I.A. e di predisporre apparecchi da gioco alternativi, in modo da differenziare l’offerta.

Soffermandosi sulle limitazioni di orario, il giudice amministrativo ha dichiarato che: “Il consiglio comunale non ha usurpato poteri sindacali, né invaso il campo proprio delle competenze di quest’ultimo, avendo piuttosto fissato delle direttive di carattere generale, ancorché molto specifiche, che lasciavano, comunque, al sindaco un margine di autonomia nell’esercizio dei propri poteri. La fissazione di limiti massimi agli orari di apertura delle sale giochi da parte del Consiglio comunale non configura un’usurpazione dei poteri sindacali, in quanto l’art. 42 del TUEL attribuisce al consiglio comunale il potere regolamentare e il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il sindaco, ex art. 50, comma 7, TUEL, esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell’ambito delle fasce orarie predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l’interesse pubblico perseguito.

La limitazione degli orari di apertura o funzionamento delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini.

Una regolamentazione, come quella scrutinata, che prevede l’apertura per un massimo di otto ore al giorno risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali”.

 

 

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