Tar Umbria respinge ricorso contro il comune di Perugia sulle distanze di una sala scommesse
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società che gestisce una sala scommesse contro il Comune di Perugia, per l’annullamento “dell’art. 8,
11 Aprile 2018
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società che gestisce una sala scommesse contro il Comune di Perugia, per l’annullamento “dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del Regolamento per i Giochi leciti del Comune”
Per il Tar: “Considerato che ad una sommaria delibazione, propria della presente fase di giudizio, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato non appare suscettibile di positiva definizione atteso che l’attività di raccolta scommesse in contestazione non risulta rispettare le distanze minime di legge da luoghi sensibili quali centri per anziani, case di cura e chiese parrocchiali.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo”.