La conferma arriva da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria che ha respinto il ricorso di un centro scommesse al quale il Comune di Perugia aveva disposto la
La conferma arriva da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria che ha respinto il ricorso di un centro scommesse al quale il Comune di Perugia aveva disposto la cessazione dell’attività perché troppo vicino ai luoghi sensibili disposti per ordinanza.
“In ambito nazionale, – spiega il Tar – ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86…
In tale contesto si pone quindi la legislazione attuativa della Regione Umbria, applicabile al caso di specie,- sale da gioco e/o sale scommesse – non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia.
In particolare l’art. 6 della legge regionale n. 21/2004, oltre a fissare i limiti di distanza da determinati punti sensibili (comma 1), attribuisce appunto ai Comuni la facoltà di “individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.
Quindi, “provvedimento con cui il Comune di Perugia ha intimato al ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili, non può che ritenersi legittimo in quanto emanato in forza di normativa regolamentare locale coerente con la succitata normativa di cui al T.U.L.P.S. ed alla legge regionale n. 21/2004.
PressGiochi
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