23 Novembre 2024 - 23:04

Tar Umbria, confermati i limiti orari alle slot ad Amelia

Il regolamento comunale di Amelia per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo patologico individua correttamente i luoghi sensibili e ne disciplina gli orari di apertura e chiusura. Il

11 Gennaio 2022

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Il regolamento comunale di Amelia per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo patologico individua correttamente i luoghi sensibili e ne disciplina gli orari di apertura e chiusura. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria lo scrive nella sentenza con la quale ha respinto il ricorso di due società che operano nel settore di installazione e noleggio di gioco d’azzardo.

Per il Tar, “deve infine ritenersi destituita di fondamento la censura in termini di illegittimità del regolamento de qua nella parte in cui ha individuato ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 21/2014, essendo la stessa legge regionale, all’art. 6, comma 2, ad attribuire ai comuni la facoltà di “individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Le due società avevano chiesto l’annullamento delle delibere del consiglio comunale del settembre del 2019 con le quali era stato approvato il regolamento comunale specifico.

Nel ricorso si contestava il fatto che il regolamento “non fa alcun cenno al pericolo concreto della salute della popolazione locale”, il contrasto con il Testo unico di pubblica sicurezza sugli orari di funzionamento, che impone la limitazione oraria dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, mentre quella prevista dal Comune di Amelia è eccessiva visto che il territorio “non evidenzia la presenza di fenomeni di ludopatia che possano giustificare una azione repressiva dell’attività del gioco con gli apparecchi de quibus”; il criterio di calcolo delle distanze dai luoghi sensibili da calcolare in linea retta (o d’aria) e non invece secondo il criterio del percorso pedonale più breve; l’imposizione del rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili oltreché l’apertura anche il trasferimento di sede e la variazione di tipologia di gioco; la limitazione degli apparecchi accesi; il fatto che il regolamento tralasci “di considerare gli effetti delle altre forme di gioco; basti pensare ai gratta e vinci e agli altri giochi puramente aleatori”; l’obbligo di collocare al piano terra degli esercizi autorizzati; l’aver inserito tra i “luoghi sensibili” le biblioteche comunali aperte al pubblico, le aree di verde pubblico attrezzate, gli istituti di credito, uffici postali e ATM.

Per i giudici amministrativi, però, il ricorso è infondato e va respinto in quanto “il regolamento impugnato contiene puntuale motivazione in ordine alle esigenze di tutela della salute pubblica, e di prevenzione e contrasto alle dipendenze da gioco” e indica “idonee misure volte ad eliminare o quantomeno contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione che tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, nel rispetto della libertà personale e dell’iniziativa imprenditoriale”.

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