Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha emesso una sentenza riguardante la rimozione di apparecchi per il gioco lecito installati in un esercizio pubblico nel Comune di Besenello
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha emesso una sentenza riguardante la rimozione di apparecchi per il gioco lecito installati in un esercizio pubblico nel Comune di Besenello in violazione delle distanze di 300 metri dai luoghi sensibili. Nel luglio 2023 la Guardia di Finanza avevano riscontrato che l’esercizio si trovava a una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi sensibili, come la Parrocchia e la Scuola Primaria, oltre ad altre strutture identificate dal Comune.
Uno dei punti sollevati dal ricorrente è stata la mancata mappatura dei luoghi sensibili da parte del Comune. Tuttavia, il TAR ha chiarito che l’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015 non impone ai Comuni l’obbligo di procedere a una mappatura formale dei luoghi sensibili. La norma elenca semplicemente le categorie di luoghi in prossimità dei quali è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco. Sebbene la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 491566 del 2016 incarichi i Comuni di individuare tali luoghi, ciò non costituisce una condizione necessaria per l’efficacia dei divieti previsti dalla legge. La maggior parte dei luoghi sensibili sono individuati direttamente dalla normativa e non richiedono un’attività istruttoria discrezionale.
Criticato anche il criterio di misurazione delle distanze, ma secondo il Tar le distanze nel caso di specie non sono osservate utilizzando entrambi i criteri, quello del raggio in linea d’aria, al quale ha indicato di riferirsi la Provincia nella propria circolare, e quello pedonale.
Il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica da parte del comune del reale rischio di ludopatia. Il giudice ha spiegato che la normativa provinciale introduce una presunzione assoluta (iuris et de iure) delle categorie di persone da tutelare per prevenire la dipendenza da gioco, indipendentemente dalla valutazione concreta del rischio in ciascun caso. Il TAR ha ribadito che la ratio legis della norma non richiede un’attività istruttoria specifica da parte del Comune per dimostrare la frequentazione effettiva dei luoghi sensibili.
Un ulteriore punto del ricorso riguardava l’applicazione di una norma transitoria che prevede un termine di cinque anni per la rimozione degli apparecchi nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili a distanza inferiore a quella prescritta. Il TAR ha chiarito che i luoghi sensibili nel caso specifico erano preesistenti. La norma transitoria si applica solo in caso di nuove costruzioni o modifiche della destinazione d’uso di edifici esistenti, che comportino l’apertura di nuovi luoghi sensibili. Pertanto, non era possibile invocare la norma transitoria nel caso in esame.
PressGiochi
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