Il Tar Trento dispone la verificazione degli effetti del distanziometro anche per il comune di Mezzolombardo, il perito dovrà accertare se la misura di fatto impedisce di istallare slot all’interno
Il Tar Trento dispone la verificazione degli effetti del distanziometro anche per il comune di Mezzolombardo, il perito dovrà accertare se la misura di fatto impedisce di istallare slot all’interno della cittadina. La relazione dovrà essere depositata entro il 17 marzo prossimo, dieci giorni prima però il verificatore dovrà trasmettere il provvedimento alle parti che avranno 5 giorni per presentare delle osservazioni.
Il Tar ha emesso un provvedimento in parte simile anche per il capoluogo della provincia. In questo caso già nei mesi scorsi aveva disposto la verificazione per accertare se il distanziometro produca o meno un effetto espulsivo. Con l’ordinanza di oggi ha integrato quella decisione chiedendo al verificatore di trasmettere la bozza alle parti e assegnando a queste ultime 5 giorni di tempo per presentare delle osservazioni. Per entrambi i ricorsi, il termine per depositare la verificazione scade il 17 marzo. Per Trento poi l’udienza pubblica si terrà il 23 marzo, per Mezzolombardo invece l’11 maggio.
Il distanziometro vigente nei comuni della provincia di Trento nel corso delle ultime settimane è stato al centro di una serie di pronunce, che poi hanno indotto diverse amministrazioni a sospendere i controlli. Il Consiglio di Stato, in particolare, a dicembre ha sollevato dubbi sul criterio di calcolo delle distanze. E ha ipotizzato che se la misurazione venisse fatta sulla base del percorso pedonale, il distanziometro potrebbe avere un impatto minore. E consentire quindi di tutelare allo stesso tempo diritto alla salute e libertà di impresa. I comuni invece si basano sulla distanza in linea d’aria che copre porzioni decisamente più ampie di territorio, e di fatto impedisce di istallare le slot. I giudici del Tar, nel ricorso di Mezzolombardo, sembrano voler seguire questa impostazione. Ricordano infatti che, “qualora la misurazione fosse stata eseguita in linea d’aria, il Presidente di questo Tribunale
ha chiesto con il medesimo suo decreto – di metà dicembre, NdR – di fornire comunque anche l’indicazione della lunghezza del percorso pedonale tra l’esercizio predetto e i luoghi sensibili più vicini e che renderebbero l’esercizio medesimo incompatibile nella sua attuale ubicazione”. I legali della sala ricorrente, peraltro, hanno già depositato una perizia di parte da cui risulta che il distanziometro copre il 98% del territorio comunale. Nel ricorso inoltre hanno sollevato una serie di dubbi sulla legittimità costituzionale e sulla compatibilità con il diritto comunitario della misura.
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