L’art. 4 della L.R. n. 57/2013, nel testo attualmente vigente, vieta “l’apertura” di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro che siano situati a
L’art. 4 della L.R. n. 57/2013, nel testo attualmente vigente, vieta “l’apertura” di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro che siano situati a una distanza inferiore a 500 metri (tra l’altro) da sportelli bancomat. La legge persegue la finalità di prevenire i fenomeni di ludopatia, che possono essere favoriti dalla vicinanza dei luoghi dediti al gioco rispetto a determinate attività e luoghi.
E’ quanto ricorda il Tar Toscana respingendo oggi il ricorso di un centro scommesse nelle cui pertinenze è stato installato uno sportello bancomat che lo rende non conforme alle norme in vigore in Regione.
Nello specifico, il Comune di Calenzano, con ordinanza dirigenziale 6 marzo 2020, n. 69, ha ordinato la chiusura di un esercizio di raccolta scommesse poiché nelle sue pertinenze è stato installato uno sportello bancomat il cui funzionamento è garantito dall’allacciamento alla presa di corrente posta all’interno dell’esercizio medesimo. L’installazione è stata effettuata il 7 marzo 2018 e, quindi, in epoca successiva all’entrata in vigore della Legge della Regione Toscana 23 gennaio 2018, n. 4, avvenuto il 15 febbraio 2018, la quale ha inserito anche gli sportelli bancomat tra i luoghi sensibili all’esercizio dell’attività di gioco.
“Se si vuole dare un senso compiuto alla legislazione che qui interessa – ha spiegato il giudice – deve ritenersi che il legislatore regionale, pur con formulazione non perspicua, abbia inteso applicare il divieto non solo alle nuove aperture di tale tipologia di esercizi a distanza inferiore di 500 metri rispetto ad elementi sensibili, ma anche al mantenimento in essere degli esercizi che pur legittimamente aperti, nel corso del tempo pongano in essere violazioni. Deve cioè ritenersi che nel termine “apertura” il legislatore regionale abbia inteso ricomprendere non solo l’installazione di un nuovo esercizio, ma anche il mantenimento in essere di un esercizio che, pur legittimamente aperto, abbia tuttavia cessato di essere rispettoso della normativa poiché nel frattempo ha installato un elemento sensibile a distanza inferiore a quella di legge, nella fattispecie lo sportello bancomat. Diversamente opinando si renderebbe priva di senso la normativa de qua, che facilmente potrebbe essere aggirata venendo così frustrata nelle sue finalità di tutela dell’interesse pubblico prioritario alla salute.
Non può neanche ritenersi che l’apparecchio bancomat sia stato posto a servizio delle altre attività commerciali presenti nell’immobile ove è collocato l’esercizio condotto dalla ricorrente, poiché è esperienza comune che i pagamenti degli acquisti da parte dei consumatori avvengano odiernamente per lo più con strumenti diversi dal contante quali la carta di credito o di debito”.
PressGiochi
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