Il Tar Toscana sezione di Firenze oggi ha respinto il ricorso di una sala giochi e confermato la scelta del Questore di Pisa di negare al gestore la licenza per
Il Tar Toscana sezione di Firenze oggi ha respinto il ricorso di una sala giochi e confermato la scelta del Questore di Pisa di negare al gestore la licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lett b) Tulps presso i propri locali.
“La questione dell’applicabilità anche da parte degli Organi del Ministero dell’Interno delle previsioni della L.R. n. 57/2013 – ha ricordato il giudice amministrativo – è già stata affrontata in numerose decisioni pervenendo alla conclusione che detta legge regionale è finalizzata alla prevenzione della ludopatia e quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria, e perciò deve essere applicata anche da parte degli organi del Ministero dell’Interno. Infatti… “la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene”, ragioni oggi riportabili alla più moderna definizione di sanità pubblica e, quindi, anche alla prevenzione della ludopatia.
Inoltre, “La Questura di Pisa ha ritenuto che la normativa regionale dovesse applicarsi anche all’installazione degli apparecchi cosiddetti “Videolottery”: essa è infatti egualmente soggetta al rilascio della licenza come prevista dal citato articolo 88 del T.U.L.P.S., né l’attività in questione può essere ritenuta meramente accessoria all’autorizzazione originariamente rilasciata al locale poiché implica l’aggiunta di un quid pluris al medesimo, non compreso nella stessa”.
PressGiochi
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