24 Novembre 2024 - 10:33

Tar Torino: “Sulle distanze dal gioco, scelta ponderata degli interessi in gioco”

Il Tribunale amministrativo di Torino ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi contro le distanze adottate dalla Regione Piemonte. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale

24 Luglio 2017

Il Tribunale amministrativo di Torino ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi contro le distanze adottate dalla Regione Piemonte.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale il comune di Alessandria gli aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività di installazione e funzionamento di apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 r.d. n. 773/1931 presso la propria sala VLT.

 

“L’attività che il ricorrente intende svolgere,- ha affermato il giudice amministrativo nella pronuncia –  per quanto regolarmente autorizzata dal punto di vista delle norme di polizia, si pone i contrasto con la disciplina legale posta dalla Regione in tema di collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e, in particolare, con la previsione che impone una certa distanza minima da luoghi ritenuti sensibili, tra i quali il legislatore regionale ha individuato i luoghi di culto, gli istituti di credito e gli sportelli bancomat.

Poiché è pacifico che l’esercizio di cui il ricorrente è titolare è collocato in luogo che viola la disciplina regionale della dislocazione territoriale degli apparecchi per il gioco lecito, egli non può lamentare alcuna impropria lesione delle sue prerogative lavorative, limitandosi la legge a fare una ponderata valutazione di tutti gli interessi in gioco, senza inibire l’attività ma imponendovi modalità di esercizio maggiormente compatibili con altri valori costituzionali, quali la salute”.

 

PressGiochi

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