Il TAR Sicilia ha imposto al Comune di Palermo di riesaminare l’ordinanza sindacale del 2019, in quanto le imposizioni dei limiti orari al funzionamento delle macchine e all’esercizio delle sale
Il TAR Sicilia ha imposto al Comune di Palermo di riesaminare l’ordinanza sindacale del 2019, in quanto le imposizioni dei limiti orari al funzionamento delle macchine e all’esercizio delle sale gioco, previste dal suddetto provvedimento, potrebbero determinare una contrazione del reddito d’impresa già provato dalla crisi economica e sociale da Covid-19.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la domanda di misura cautelare ai fini del riesame presentata da Sapar, fra i principali ricorrenti, che nella persona del Presidente Domenico Distante e del Vicepresidente Salvatore Pistoia, aveva conferito mandato agli avvocati Valentina Castellucci e Giorgio Troja. Il Comune di Palermo infatti aveva basato il suo provvedimento su dati, mal interpretati, che dimostravano un eccesso di attività di gioco nel territorio, basi indiziarie che sono state contradette dalla riprova statistica dei dati stessi, che ha invece evidenziato l’assenza di prove effettive circa l’eccesso di gioco nella città.
L’ordinanza con cui il TAR Sicilia ha sospeso i limiti orari alle attività di gioco disposti dal Comune di Palermo a fine 2019, sancisce un importante precedente in quanto nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, privato e sanitario, ritiene temporaneamente prevalente la ripresa dell’attività lavorativa e d’impresa.
Il TAR Sicilia si è espresso così a riguardo: “Quanto al periculum in mora, la limitazione delle ore di fruizione potrebbe determinare una contrazione del reddito d’impresa che, associata alla crisi economica e sociale da Covid-19, sarebbe difficilmente risarcibile e che, nel bilanciamento con il pur prioritario interesse alla tutela della salute, a tale pregiudizio può farsi fronte ordinando al Comune di Palermo di riesaminare il provvedimento impugnato, tenendo conto anche dei rilievi contenuti nella presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente ordinanza. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare temporaneamente prevalente quello privato a riprendere l’attività imprenditoriale, peraltro, allo stato, con le modalità stabilite, a seguito dell’emergenza da Covid-19, dalla recentissima ordinanza del presidente della Regione Sicilia n. 25/2020”. Appare assistita da sufficiente fumus boni iuris la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto il profilo della necessità che l’esercizio concreto del potere del sindaco di limitazione degli orari dell’attività di gioco soprattutto se disposta per un elevato numero di ore, sia supportata da un’adeguata istruttoria di rilevamento attuale di dati scientifici o statistiche inerenti l’incidenza della diffusione della ludopatia o del gioco d’azzardo patologico nel Comune di Palermo, tali da fare presumere un pericolo per la collettività e, in particolare, per le fasce sensibili, a fronte di una misura incisiva sull’attività lavorativa e d’impresa”. Per quanto riguarda invece il profilo delle distanze, i limiti distanziometrici previsti dal provvedimento predisposto dal Comune di Palermo, i giudici amministrativi hanno respinto la domanda incidentale di misura cautelare: “Riguardo alle fissazione delle distanze minime dai luoghi definiti ‘sensibili’ per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale gioco e sale scommesse, poiché il provvedimento impugnato è destinato a incidere sulle eventuali nuove aperture, allo stato, in assenza di concreti provvedimenti attuativi di diniego o sanzionatori, il paventato danno non è attuale ma solo ipotetico e ciò è sufficiente a determinare in parte qua la reiezione della domanda incidentale di misura cautelare”.
Infine, la trattazione nel merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del mese di gennaio 2021.
PressGiochi
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