Tar Sicilia. Respinta richiesta di licenza di polizia per un ctd
Il Tar Sicilia ha rigettato l’istanza cautelare di un ctd che era ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento del Questore di Trapani che aveva disposto l’obbligo di cessare immediatamente
22 Gennaio 2015
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Il Tar Sicilia ha rigettato l’istanza cautelare di un ctd che era ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento del Questore di Trapani che aveva disposto l’obbligo di cessare immediatamente l’attività intrapresa in qualità di affiliata ad un bookmaker estero. Secondi i giudici l’istanza va rigettata “rilevato che la stessa ricorrente ha asserito di avere iniziato l’attività di scommesse con la Leaderbet, interrompendo i rapporti di collaborazione con la Goldbet, rapporti per i quali era intervenuto in data 25 febbraio 2011 decreto di rigetto della licenza ex art. 88 TULPS e considerato che la ricorrente non risulta, invece, aver chiesto licenza per l’attività di scommesse con la Leaderbet, sicché risulta immune dai vizi dedotti il provvedimento oggetto del presente giudizio col quale è stata disposta la cessazione con effetto immediato dell’attività abusivamente intrapresa e non già in generale dell’attività di internet point”.