Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)ha respinto il ricorso di un rivenditore per “l’annullamento della nota con con la quale l’AAMS dichiara la
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)ha respinto il ricorso di un rivenditore per “l’annullamento della nota con con la quale l’AAMS dichiara la decadenza dalla gestione della sua rivendita del Lotto in Modica, con conseguente incameramento della fidejussione a garanzia degli obblighi contrattuali e dispone con effetto immediato la chiusura provvisoria della rivendita nelle more della riassegnazione”.
Secondo il Tar: “ Considerato che ad un primo esame il ricorso non presenti elementi di fondatezza, poiché il provvedimento impugnato indica in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione di pronunciare la decadenza dalla gestione della rivendita per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 6, lett. b) e c) l.n. 1293/1957;
Inoltre, per effetto dell’estensione alle concessioni della raccolta del gioco del lotto delle disposizioni di cui alla legge n. 1263/1957, la revoca della concessione opera nel senso di escludere la conservazione della titolarità della rivendita di generi di monopolio, non potendo ipotizzarsi che essa illogicamente precluda l’acquisizione di una licenza (quale causa di esclusione) e invece consenta, paradossalmente, la sua conservazione ( cfr., in tal senso Cons Stato, IV, 24 maggio 2013, n. 2833).
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare”.
PressGiochi
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