Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha respinto il ricorso di un operatore che chiedeva alla Questura il rilascio della licenza ex. art. 88 per l’attività di noleggio e distribuzione
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha respinto il ricorso di un operatore che chiedeva alla Questura il rilascio della licenza ex. art. 88 per l’attività di noleggio e distribuzione di apparecchi da gioco.
Tuttavia, il Tar, accogliendo le motivazioni della Questura di Catania ha spiegato che nel caso di specie il quadro indiziario a carico del ricorrente risulta grave oltre ragionevole dubbio, risultando dai seguenti plurimi elementi: 1) sospensione di una precedente licenza per l’esercizio di una sala pubblica di gioco della quale il ricorrente era titolare; 2) pendenza di procedimento penale nei suoi confronti per l’esercizio abusivo dell’attività di gioco e di scommesse; 3) plurimi controlli di polizia dai quali il ricorrente risulta essersi accompagnato a soggetti con precedenti penali per reati di associazione a delinquere e di ricettazione, e per i reati specifici in materia di gioco d’azzardo.
Per il Collegio, “risulta assolutamente corretta la prognosi effettuata dall’Amministrazione intimata circa il rischio di un abuso dell’autorizzazione di cui il ricorrente chiedeva rilascio, e quindi rispettato l’art. 11 del T.U.L.P.S., che giustappunto esclude la possibilità di rilascio del titolo autorizzativo richiesto da “chi non può provare la sua buona condotta”. Giova a tal proposito ricordare che l’intervento della Corte costituzionale su tale norma, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, si è limitato a dichiararne la incostituzionalità nella parte in cui essa poneva carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta, senza escludere che la prova della sua mancanza possa essere data – così com’è avvenuto nel caso di specie, con la elencazione di numerosi e gravi elementi indizianti – da parte dell’Autorità di P.S. che ritenga di non dover rilasciare il titolo autorizzatorio richiesto”.
Per il Tar è “perfettamente legittimo il provvedimento impugnato, in quanto espressione di un potere di diniego basato su di una non buona condotta del ricorrente della quale l’Amministrazione intimata ha dato piena e compiuta prova”.
PressGiochi
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