Il Tar Emilia Romagna ha respinto ieri la domanda cautelare di una sala VLT posta nel comune di Ravenna ricorsa contro l’uso del distanziometro in Regione. Il Tar ha richiamato
Il Tar Emilia Romagna ha respinto ieri la domanda cautelare di una sala VLT posta nel comune di Ravenna ricorsa contro l’uso del distanziometro in Regione.
Il Tar ha richiamato quanto affermato nella sentenza “di questa Sezione 24/5/2021 n. 476 avente ad oggetto il ricorso di un altro operatore contro gli atti deliberativi del Comune di Ravenna, si è osservato che <<…. non giova alla ricorrente quanto riportato nella C.T.P. versata in atti, ove, a conclusione della verifica circa la disponibilità su tutto il territorio del comune di Ravenna di aree (prive di vincoli di sorta) nelle quali sia consentito l’insediamento di sale Slot/VLT come quella in cui svolge la propria attività la ricorrente, il Consulente tecnico incaricato perviene alla conclusione che tali attività possano essere insediate solo nello 0,23 % del territorio comunale. Come già stabilito in precedenti decisioni, concernenti controversie similari a quella in trattazione, questo Tribunale ha stabilito che l’accertamento dell’esistenza anche di una pur minima disponibilità di aree idonee alla localizzazione di tali attività di gioco d’azzardo lecito nel territorio comunale è fatto idoneo a determinare il non verificarsi del c.d. “effetto espulsivo” paventato dalla odierna ricorrente. ”, con la conseguenza che, anche dalla suddetta relazione di consulenza tecnica, non risulta in alcun modo dimostrata l’esistenza dell’effetto espulsivo di cui si duole la ricorrente”.
Per il Tribunale la legge regionale accorda ai Comuni la possibilità di “… individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”… e il provvedimento comunale gravato ha incluso tra i siti sensibili – con scelta che appare prima facie immune da irragionevolezza – le sale cinematografiche e i teatri, in quanto luoghi di aggregazione e richiamo per minori e adolescenti.
Il Collegio ha quindi confermato l’applicazione della legge regionale sulle distanze respingendo il ricorso della sala Vlt.
PressGiochi
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