11 Gennaio 2025 - 10:43

Tar Puglia respinge il ricorso di un centro scommesse, non rispettava le distanze imposte dal comune di Gallipoli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce – Sezione Terza ha respinto il ricorso di un centro scommesse affiliato ad un bookmaker estero contro il Comune di Gallipoli

06 Giugno 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce – Sezione Terza ha respinto il ricorso di un centro scommesse affiliato ad un bookmaker estero contro il Comune di Gallipoli per l’annullamento della determinazione dell’area “Commercio e Mercati” del comune con la quale “è stata disposta la cessazione immediata della gestione del punto di raccolta su rete fisica di scommesse in considerazione della violazione del divieto sancito dall’art. 7, comma 2 della Legge Regionale pugliese n. 43/2013, stante l’ubicazione dell’esercizio in un raggio inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibil” (come risultante dagli accertamenti della Polizia Locale)”. Nel caso specifico il centro scommesse è risultato non rispettare la distanza da un istituto scolastico.

 

Oltre diversi altri aspetti lamentati dal ricorrente comunque giudicati infondati dal tribunale, per il Tar: “l’ordine di cessazione immediata dell’attività medesima è provvedimento vincolato e doveroso (anche in applicazione analogica dell’art. 19, terzo comma, e dell’art. 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.) in mancanza della distanza minima di cinquecento metri dai cc.dd. “luoghi sensibili”: tale oggettiva mancanza, ex se, giustifica e impone l’adozione del provvedimento gravato, con la conseguente insussistenza della (anche dedotta) violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990”.

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