Il Tar del Piemonte (sez. 2) ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di Rivoli per l’annullamento “dell’ordinanza n. 330/2016, pubblicata sull’albo pretorio comunale dal 12.10.2016 al
Il Tar del Piemonte (sez. 2) ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di Rivoli per l’annullamento “dell’ordinanza n. 330/2016, pubblicata sull’albo pretorio comunale dal 12.10.2016 al 27.10.2016, avente ad oggetto la disciplina degli orari di apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in danaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS installati negli esercizi autorizzati; della deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29.9.2016, avente ad oggetto modifica al regolamento per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento in materia di orari di esercizio, in attuazione della legge regionale n. 9 del 2016; della circolare regionale del 22.7.2014; della nota prot. 0073287 del 28.7.2016 del Direttore del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” della ASL TO 3, inviata alle amministrazioni comunali della Zona Omogenea 2 Ovest dell’Area metropolitana di Torino, di estremi noti ma di contenuto ignoto”.
Il Tribunale Amministrativo ha preso questa decisione “richiamati i precedenti che, in sede cautelare, hanno riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione della ludopatia rispetto alle istanze degli operatori economici; Richiamata, quanto al fumus, la pronuncia della Corte costituzionale del 18 luglio 2014, n. 220, resa in tema di individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del TUEL (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 ottobre 2015 n. 4794; da ultimo, Cons. Stato, sez. V, ordinanza 11 novembre 2016 n. 5059)”
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